Ordinanza 302/1993 (ECLI:IT:COST:1993:302)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CASAVOLA - Redattore:  - Relatore: GRANATA
Camera di Consiglio del 05/05/1993;    Decisione  del 24/06/1993
Deposito de˙l 01/07/1993;    Pubblicazione in G. U. 07/07/1993 n.28
Norme impugnate:  
Massime:  19578
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 302

ORDINANZA 24 GIUGNO-1 LUGLIO 1993

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 gennaio 1993 dal Pretore di Verona - sezione distaccata di Isola della Scala nel procedimento civile vertente tra Sartorari Giuseppe e la U.S.L. n. 27 di Bovolone, iscritta al n. 60 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1993;

2) ordinanza emessa il 29 ottobre 1992 dal Giudice Conciliatore di Vicenza nel procedimento civile vertente tra Doria Carla e la U.S.L. n. 8 di Vicenza, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso due distinti giudizi civili promossi da un titolare di farmacia convenzionata contro la U.S.L. n. 27 di Bovolone il pretore di Verona, sezione distaccata Isola della Scala, con ordinanza del 9 gennaio 1993, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 nella parte in cui dispone che il Servizio sanitario nazionale, nel provvedere alla corresponsione alla farmacie di quanto dovuto per la vendita delle specialità medicinali (in regime di assistenza diretta), trattiene una quota pari al 2,5% dell'importo al lordo dei tickets;

che secondo il giudice rimettente la norma si porrebbe in contrasto sia con il principio di eguaglianza (perché introduce una prestazione patrimoniale obbligatoria di carattere tributario a carico di una limitata categoria di cittadini), sia con il principio secondo cui ogni cittadino è tenuto a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva; inoltre non sarebbe rispettosa del criterio di progressività al quale deve essere uniformato il sistema tributario (art. 53 Cost.);

che con ordinanza del 29 ottobre 1992 il giudice conciliatore di Vicenza ha sollevato la medesima questione incidentale di costituzionalità svolgendo analoghe argomentazioni;

che i tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o comunque non fondate;

Considerato che i giudizi possono essere riuniti per identità di contenuto;

che analoga questione di costituzionalità è già stata ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza n. 102 del 1993 e manifestamente infondata con ordinanza n. 279 del 1993;

che nessuna nuova argomentazione viene addotta, né alcun diverso profilo prospettato;

che pertanto le questioni sono manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Pretore di Verona, sezione distaccata Isola della Scala, e dal giudice conciliatore di Vicenza con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1993.

Il cancelliere: FRUSCELLA