N. 287
SENTENZA 10-16 GIUGNO 1993
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna notificato il 3 marzo 1993, depositato in Cancelleria il 15 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della circolare del Ministero del tesoro 23 dicembre 1992, n. 13/Istituti di Previdenza concernente "Sospensione dei pensionamenti anticipati degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza, ai sensi del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438. Deroghe ivi previste, perequazione delle pensioni per l'anno 1993, aliquota contributiva aggiuntiva ed assoggettamento a contributo della somma forfettaria di 20.000 mensili per l'anno 1993", ed iscritto al n. 9 del registro conflitti 1993;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri:
Udito nell'udienza pubblica del 25 maggio 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;
Uditi l'avv. Angelo Clarizia per la Regione Emilia-Romagna e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che la Regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla circolare del Ministero del tesoro del 23 dicembre 1992, n. 13/Istituti di previdenza, con la quale si richiede che l'accoglimento della domanda di dimissioni, ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sia formalmente manifestato dagli organi competenti anche con riguardo al personale della Regione;
che, a giudizio della Regione ricorrente, la circolare impugnata ha determinato l'illegittima invasione della propria sfera di attribuzioni in materia di regolamentazione procedimentale delle vicende attinenti al rapporto di pubblico impiego dei suoi dipendenti, risultando perciò lesiva dell'art. 117 della Costituzione;
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la reiezione del ricorso;
che, con successiva istanza depositata il 20 aprile 1993, la Regione Emilia-Romagna ha preso atto di una nota del Ministero del tesoro, trasmessa alla Regione l'8 aprile 1993 e concernente l'accettazione delle domande di pensionamento per le quali si era formato il silenzio-assenso prima della scadenza fissata dal citato decreto-legge n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 438 dello stesso anno;
che a seguito di tale determinazione del Ministero del tesoro la Regione ritiene sia cessata la materia del contendere;
che l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha espresso adesione a tale istanza;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara estinto il processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA