Sentenza  216/1993 (ECLI:IT:COST:1993:216)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CASAVOLA - Redattore:  - Relatore: CAIANIELLO
Udienza Pubblica del 23/02/1993;    Decisione  del 23/03/1993
Deposito de˙l 05/05/1993;    Pubblicazione in G. U. 12/05/1993 n.20
Norme impugnate:  
Massime:  19507 19508
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 216

SENTENZA 23 APRILE-5 MAGGIO 1993

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge della Regione Umbria 19 luglio 1988, n. 23 (Disciplina della navigazione sul Lago Trasimeno), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 luglio 1992 dal Pretore di Perugia nel procedimento civile vertente tra Spina Giovanni e la Provincia di Perugia, iscritta al n. 556 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 29 luglio 1992 dal Pretore di Perugia - sezione distaccata di Castiglione del Lago nel procedimento civile vertente tra Ceccarini Fabio e la Provincia di Perugia, iscritta al n. 672 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Spina Giovanni e della Provincia di Perugia nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1.1. - Nel corso di un procedimento di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione del presidente della Provincia di Perugia per il pagamento di una sanzione pecuniaria, irrogata per avere l'opponente navigato sul lago Trasimeno con una imbarcazione munita di motore a benzina di potenza fiscale superiore alla massima consentita (9 cavalli fiscali) dall'art. 5, primo comma, della legge della Regione Umbria 19 luglio 1988, n. 23, il Pretore di Perugia, con ordinanza del 21 luglio 1992 (R.O. n. 556/1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale di quest'ultima norma.

Il giudice a quo, dopo aver premesso che il secondo comma del detto art. 5 deroga al limite dei 9 cavalli fiscali - stabilito in via generale dal primo comma dello stesso articolo - per le sole imbarcazioni munite di motore diesel, consentendo la navigazione di queste ultime anche con potenza fiscale superiore, purché la "potenza effettiva" massima, come indicata nel libretto d'uso del motore, non superi i 25 cavalli fiscali, dubita della legittimità costituzionale di detto articolo per asserito contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Sostiene difatti che la disparità di trattamento, fra gli utenti di motori a benzina e quelli di motori diesel, "non sarebbe razionalmente giustificata" in relazione alle finalità della norma denunciata; finalità che, nei lavori preparatori, sono indicate nella salvaguardia della sicurezza della navigazione e dell'ambiente naturale e nel miglioramento dello sviluppo turistico della zona interessata. Estranea a quelle finalità sarebbe, secondo il rimettente, la potenza fiscale, prevista per i motori a benzina, dal momento che le conseguenze negative che si vogliono prevenire per l'ambiente, la sicurezza e lo sviluppo turistico possono derivare soltanto dalla potenza effettiva.

1.2. - Costituitasi in giudizio, la Provincia di Perugia ha eccepito l'inammissibilità della questione per difetto di interesse dell'opponente nel giudizio a quo, non avendo questi impugnato dinanzi al giudice amministrativo un'ordinanza emanata dal Presidente della Provincia di Perugia che aveva disciplinato la materia nei termini poi recepiti nella norma denunciata.

La Provincia deduce, poi, l'infondatezza o addirittura la manifesta infondatezza della questione, sostenendo che le profonde differenze tecniche fra motori diesel e motori a benzina giustificano la diversità di disciplina, avendo il legislatore operato una scelta basata su valutazioni discrezionali d'ordine tecnico che, data la possibilità di manomissione dei motori a benzina dei quali può essere facilmente maggiorata la potenza, hanno sconsigliato dal poter fare riferimento per questi ultimi, come per i motori diesel, alla potenza effettiva.

Con successiva nota illustrativa la stessa Provincia di Perugia ha prospettato a questa Corte l'opportunità di una consulenza tecnica per accertamenti sulle diverse caratteristiche dei due tipi di motori.

1.3. - L'opponente nel giudizio a quo ha depositato una memoria ai fini della costituzione nel presente giudizio, ma oltre i termini prescritti dagli artt. 25, secondo comma, della legge n. 87/1953, e 3 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale del 16 marzo 1956.

1.4. - È intervenuto il Presidente della Giunta regionale della Regione Umbria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito la inammissibilità della questione sotto due profili:

a) perché la disciplina prevista per i motori diesel, con riferimento alla potenza effettiva, è derogatoria rispetto a quella generale che fa riferimento alla potenza fiscale;

b) perché il giudice a quo, nel chiedere l'estensione ai motori a benzina della disciplina prevista per i motori diesel, formula un quesito d'ordine legislativo cui la Corte costituzionale non può dare risposta perché riservato alla discrezionalità del legislatore.

Infondata per l'interveniente è, poi, la questione per motivi analoghi a quelli sostenuti dalla Provincia di Perugia.

2. - Con ordinanza emessa il 29 luglio 1992 (R.O. 672/1992) in un altro procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione del Presidente della Provincia di Perugia per violazione del citato art. 5, primo comma, della legge della regione Umbria 19 luglio 1988 n. 23, il Pretore di Perugia, Sez. distaccata di Castiglione del Lago, ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale.

Non si sono costituite in giudizio le parti, né ha spiegato intervento la Regione Umbria.

Considerato in diritto

1. - Con due distinte ordinanze è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge della regione Umbria 19 luglio 1988, n. 23, il quale ammette alla navigazione sul Lago Trasimeno le imbarcazioni aventi motore della potenza massima di 9 cavalli fiscali, diversamente da quanto previsto dal secondo comma dello stesso art. 5, il quale consente l'uso dei motori diesel, di potenza superiore ai 9 cavalli fiscali, purché la potenza effettiva massima non superi i 25 cavalli effettivi. Tale disparità di trattamento, fra imbarcazioni con motori a benzina ed imbarcazioni con motore diesel, sarebbe irragionevole in relazione alle finalità della disciplina che, come risulta dai lavori preparatori, è ispirata ad esigenze di tutela ambientale, di sviluppo turistico e di sicurezza della navigazione - per il perseguimento delle quali dovrebbe avere rilievo solo la potenza effettiva - e dovrebbe quindi essere eliminata riconducendo anche le imbarcazioni con motori a benzina (primo comma) nella disciplina prevista per i soli motori diesel (secondo comma).

2. - Stante l'identità della questione i due giudizi possono essere riuniti e definiti con unica pronuncia.

3. - Va disattesa l'eccezione di inammissibilità dedotta - relativamente alla ordinanza del Pretore di Perugia (R.O. n. 556/1992) - dalla Provincia di Perugia. È difatti ininfluente che l'opponente non abbia impugnato l'ordinanza del Presidente della Provincia stessa che aveva regolato la navigazione sul lago Trasimeno nel senso poi recepito dalla legge regionale n. 23/1988, poiché il giudice rimettente deve fare in ogni caso applicazione nel giudizio a quo della legge denunciata, rispetto alla quale è priva di ogni valore tale precedente ordinanza e ciò è sufficiente ai fini della rilevanza della questione.

4. - Deve essere invece condivisa l'eccezione di inammissibilità formulata dalla Regione Umbria interveniente, sotto il profilo del carattere derogatorio della norma assunta a parametro di raffronto.

Come è stato posto in evidenza dalla difesa della Regione stessa, la norma denunciata è frutto di una valutazione discrezionale d'ordine tecnico del legislatore, riferita alle caratteristiche proprie dei motori a benzina, diverse da quelle dei motori diesel. Il secondo comma dell'art. 5 costituisce perciò una deroga prevista per le imbarcazioni con motori diesel rispetto alla prescrizione di carattere generale contenuta nel primo comma (cioè la norma denunciata), che ammette alla navigazione sul lago Trasimeno le imbarcazioni aventi motore con potenza massima di 9 cavalli fiscali. Il carattere derogatorio del secondo comma cit. impedisce che esso possa essere assunto come termine di paragone per censurare la disciplina generale del primo comma, in base alla costante giurisprudenza di questa Corte (v. ex plurimis, sent. n. 383/1992).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge della Regione Umbria 19 luglio 1988 n. 23 (Disciplina della navigazione sul lago Trasimeno) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Perugia e dal Pretore di Perugia - Sezione distaccata di Castiglione del Lago, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA