Sentenza  206/1993 (ECLI:IT:COST:1993:206)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: CASAVOLA - Redattore:  - Relatore: BALDASSARRE
Udienza Pubblica del 30/03/1993;    Decisione  del 21/04/1993
Deposito de˙l 29/04/1993;    Pubblicazione in G. U. 05/05/1993 n.19
Norme impugnate:  
Massime:  19353
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 206

SENTENZA 21-29 APRILE 1993

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano riapprovata l'8 ottobre 1992, dal titolo: "Istituzione di una società per i controlli tecnici finalizzati alla protezione dell'uomo e dell'ambiente da azioni dannose e dai rischi della tecnica", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 29 ottobre 1992, depositato in cancelleria il 5 novembre successivo ed iscritto al n. 67 del registro ricorsi 1992;

Udito nell'udienza pubblica del 30 marzo 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il ricorrente;

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 29 ottobre 1992 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale della legge della Provincia autonoma di Bolzano riapprovata l'8 ottobre 1992, dal titolo "Istituzione di una società per i controlli tecnici finalizzati alla protezione dell'uomo e dell'ambiente da azioni dannose e dai rischi della tecnica". Il ricorrente deduce che la legge impugnata, nel prevedere l'istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione provinciale per l'espletamento di compiti ritenuti riconducibili alla sfera di attribuzioni della Provincia, sarebbe in contrasto con gli artt. 8, 9 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché con gli artt. 4, 5, 41, 43 e 120, terzo comma, della Costituzione. In particolare, nel ricorso si denunciano due distinti profili di incostituzionalità della legge provinciale impugnata.

In primo luogo, si contesta che i compiti ricompresi tra i fini istituzionali della società in questione - ed elencati nell'art. 1 della delibera legislativa impugnata - rientrino nelle competenze della Provincia autonoma, in quanto, trattandosi di attività (consulenze, pareri, prove, analisi) che molteplici norme statali qualificano e disciplinano come riservate a professioni protette, la loro attribuzione alla Provincia, seppure attraverso la creazione di una società per azioni, invaderebbe, da un lato, le relative competenze statali, e dall'altro, lo spazio riservato alla libera iniziativa dei privati.

In secondo luogo, si rileva la violazione del limite di diritto privato, tanto ad opera delle sopra indicate disposizioni che individuano i fini istituzionali della società a partecipazione provinciale, quanto per effetto della disciplina organizzativa della società medesima - posta, in particolare, con gli artt. 2, terzo comma, e 4, primo comma, - la quale derogherebbe in parte al regime tipico delle società per azioni stabilito dal codice civile;

La Provincia autonoma di Bolzano non si è costituita in giudizio.

Considerato in diritto

Con delibera del 12 gennaio 1993 il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ha revocato la propria deliberazione legislativa adottata l'8 ottobre 1992, dal titolo "Istituzione di una società per i controlli tecnici finalizzati alla protezione dell'uomo e dell'ambiente da azioni dannose e dai rischi della tecnica". Per tale ragione (v., ad esempio, sentenze n. 145/1992, n. 87/1990 e n. 962/1988) deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA