N. 202
SENTENZA 21-29 APRILE 1993
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.l. 16 marzo 1991, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 15 maggio 1991, n. 154 (Disposizioni in materia di repressione delle violazioni finanziarie e per definire le relative pendenze), promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1991 dal Tribunale di Savona nel procedimento penale a carico di Podestà Maria Liana, iscritta al n.475 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice relatore Renato Granata;
Ritenuto in fatto
1. - In un giudizio penale a carico di un soggetto imputato del reato di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1982 n. 516, per non avere annotato sull'apposito registro alcuni stampati, il Tribunale di Savona procedente ha sollevato, con ordinanza del 27 novembre 1991, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.l. 16 marzo 1991 n. 83, convertito in legge 15 maggio 1991 n. 154 - nella parte in cui esclude il reato in parola dalla sanatoria amministrativa, ivi prevista - per contrasto con l'art. 3 della Costituzione: violato - a suo avviso - in ragione della ingiustificata disparità del trattamento, così riservato, alle infrazioni sub art. 3 legge n. 516/1982 cit. rispetto alle analoghe violazioni formali pure costituenti reato e "di gravità certamente non inferiore", di cui agli artt. 1, comma sesto e 2, commi secondo e terzo, della stessa legge n. 516/1982 nonché 3, comma quinto, della legge 17 febbraio 1985 n. 17, alle quali la norma denunciata viceversa estende la suddetta sanatoria.
2. - L'Avvocatura dello Stato, per l'intervenuto Presidente del Consiglio dei Ministri, ha eccepito l'infondatezza della questione.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Savona dubita con riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità dell'art. 8 del d.l. 16 marzo 1991 n. 83 convertito in legge 15 maggio 1991 n. 154 (recante disposizioni in materia di repressione delle violazioni tributarie e per definire le relative pendenze), nella parte in cui detta norma esclude la definibilità (alle condizioni e nelle forme ivi previste) delle violazioni formali, costituenti reato, di cui all'art. 3, secondo comma, della legge 7 agosto 1982 n. 516 ("stampa, fornitura, acquisto o detenzione di stampati per la compilazione di documenti di accompagnamento o ricevute fiscali senza la prescritta annotazione").
Il trattamento così riservato alle richiamate violazioni sarebbe infatti - ad avviso dell'autorità rimettente - ingiustificatamente deteriore (donde la violazione del precetto dell'eguaglianza) rispetto a quello previsto per le "certo non meno gravi" violazioni, pure esse di rilievo penale, di cui agli articoli 1, comma sesto, legge n. 516/1982 (irregolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie), 2, commi secondo e terzo, legge n. 516 cit. (omessa dichiarazione ed omesso versamento da parte del sostituto d'imposta) e 3, comma quinto, d.l. 1984 n. 83 conv. in legge n. 17/1985 (omessa tenuta del repertorio della clientela), alle quali la stessa norma denunciata viceversa estende la suddetta definizione.
2. - La questione non è fondata.
Va premesso che, nel suo complessivo impianto, la legge n. 154/1991, nella logica della duplice perseguita finalità di rimodulazione e decongestione del settore della giustizia penale tributaria, ha, tra l'altro, previsto due distinti meccanismi di c.d. sanatoria: quello, sub art. 8, per la definizione delle infrazioni amministrative (previo pagamento della somma di un milione per ciascun periodo d'imposta interessato); e quello, di cui al precedente art. 7, che consente (in deroga al principio di ultrattività delle norme penali tributarie di cui all'art. 20 della legge 1929 n. 4) l'applicazione retroattiva delle disposizioni innovative, più favorevoli, concernenti infrazione di rilievo penale sempreché - e qui sta il raccordo tra le due disposizioni - per i periodi di imposta cui anche queste ultime violazioni si riferiscono, "si provveda alla regolarizzazione nei modi di cui all'art. 8".
Ora le violazioni tributarie assunte a parametro dal Tribunale rimettente rientrano appunto nel novero di quelle che, in dipendenza di una loro operata ridefinizione in termini di minor gravità sul piano penale, sono state ammesse a fruire del beneficio della immediata applicabilità della norma più favorevole ex art. 7 comma 2 l. cit. (vedi sent. n. 178/1992).
E ciò spiega perché - per esse - sia stata espressamente prevista, sub art. 8, (anche) la regolarizzazione amministrativa, che all'applicazione di quel beneficio è - come si è detto - strumentale.
Per ogni altra infrazione tributaria avente carattere penale lo stesso art. 8 ha, invece, escluso l'accesso alla sanatoria amministrativa: cui non ha quindi di regola inteso ricollegare effetti estintivi penali.
E tale esclusione - che coinvolge anche la contravvenzione per cui si procede nel giudizio a quo - è, di conseguenza, nel quadro normativo evidenziato, pienamente razionale e coerente.
Del resto, per quanto più specificamente attiene alle omesse annotazioni sub art. 3, comma secondo, legge n. 516/1982, per cui è questione, non sfugge la particolare insidiosità delle correlative fattispecie, attesa la potenziale attitudine dei comportamenti incriminati a preparare o coprire future evasioni tributarie. Il che dà ulteriore giustificazione della valutazione di maggior gravità, nei riguardi di tali violazioni compiuta, a monte, dal legislatore del 1991 e del trattamento conseguenzialmente differenziato ad esse riservato agli effetti della sanatoria in parola: senza che possa, per ciò, ipotizzarsi alcuna lesione del precetto costituzionale dell'eguaglianza.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.l. 16 marzo 1991 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 15 maggio 1991 n. 154 (Disposizioni in materia di repressione delle violazioni finanziarie e per definire le relative pendenze), sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, dal Tribunale di Savona, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA