Ordinanza 187/1993 (ECLI:IT:COST:1993:187)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: GRECO - Redattore:  - Relatore: CAIANIELLO
Camera di Consiglio del 24/02/1993;    Decisione  del 19/04/1993
Deposito de˙l 23/04/1993;    Pubblicazione in G. U. 28/04/1993 n.18
Norme impugnate:  
Massime:  19345
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 187

ORDINANZA 19-23 APRILE 1993

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco GRECO; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, ultimo comma, della legge Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1992 dal Pretore di Monza nel procedimento civile vertente tra Caraviello Elena ed il Comune di Monza, iscritta al n. 657 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di Monza, con ordinanza del 22 giugno 1992, ha impugnato l'art. 25, ultimo comma, della legge della regione Lombardia 5 dicembre 1983 n. 91 (da ultimo modificata con legge regionale 4 maggio 1990 n. 28) che, disciplinando l'ipotesi del rilascio di alloggio di edilizia economica e popolare occupato senza titolo, prevede che il provvedimento comunale possa essere impugnato davanti al pretore "ai sensi dell'art. 11, commi 13, 14 e 15, del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035";

che, ad avviso del giudice a quo, poiché la norma statale richiamata attribuisce al Pretore la competenza soltanto per l'ipotesi di decadenza per mancata occupazione, nei termini, dell'alloggio, "mentre devolve alla competenza del giudice amministrativo tutte le altre ipotesi ..", la legge regionale avrebbe introdotto una innovazione in materia di tutela giurisdizionale e di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, in violazione degli artt. 108 e 117 della Costituzione che non consentono interferenze su materie esulanti dalla competenza regionale e oggetto di riserva di legge statale;

che non si sono costituite in giudizio le parti né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che l'art. 25, ultimo comma, della legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 è stato abrogato dall'art. 26, secondo comma, della legge regionale 4 maggio 1990, n. 28 (pur richiamata nell'ordinanza di rimessione) in epoca precedente l'adozione del provvedimento impugnato nel giudizio a quo, e, quindi, l'instaurazione di quest'ultimo;

che pertanto la questione è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza in quanto il giudice a quo non deve comunque fare applicazione della norma abrogata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, ultimo comma, della legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 108 e 117 della Costituzione, dal Pretore di Monza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.

Il Presidente: GRECO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA