Ordinanza 77/1992 (ECLI:IT:COST:1992:77)
Giudizio:  GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI
Presidente: CORASANITI - Redattore:  - Relatore: CAIANIELLO
Camera di Consiglio del 19/02/1992;    Decisione  del 19/02/1992
Deposito de˙l 28/02/1992;    Pubblicazione in G. U. 04/03/1992 n.10
Norme impugnate:  
Massime:  17942
Atti decisi: 
Correzione di errore materiale delle seguenti pronunce:  1992/23   

Pronuncia

N. 77

ORDINANZA 19-28 FEBBRAIO 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Francesco GUIZZI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 23 del 22 gennaio 1992;

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ravvisata la necessità di correggere errori materiali occorsi nel testo depositato della sentenza n. 23 del 1992.

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che nella sentenza n. 23 del 1992 siano corretti i seguenti errori materiali:

1) nel dispositivo, al punto A), dopo le parole " .. all'esito del dibattimento", in luogo di "ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti .." deve leggersi "ritenendo che il processo poteva - su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero - essere definito allo stato degli atti ..";

2) nel dispositivo, al punto B)a), dopo le parole " .. all'esito del dibattimento", in luogo di "ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti .." deve leggersi "ritenendo che il processo poteva - su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero - essere definito allo stato degli atti ..";

3) nel dispositivo, al punto B)b), dopo le parole " .. all'esito del dibattimento", in luogo di "ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti .." deve leggersi "ritenendo che il processo poteva - su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero - essere definito allo stato degli atti ..".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA