Ordinanza 69/1992 (ECLI:IT:COST:1992:69)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BORZELLINO - Redattore:  - Relatore: CHELI
Camera di Consiglio del 22/01/1992;    Decisione  del 05/02/1992
Deposito de˙l 24/02/1992;    Pubblicazione in G. U. 04/03/1992 n.10
Norme impugnate:  
Massime:  17993 17994
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 69

ORDINANZA 5-24 FEBBRAIO 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28, secondo comma, e 431 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Cominelli Giorgio iscritta al n. 593 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Cominelli Giorgio, imputato del reato di cui all'art. 589 del codice penale, il Tribunale di Ancona, con ordinanza emanata nell'udienza dibattimentale del 13 dicembre 1990, rilevando l'omissione dell'indicazione del reato contestato, ha dichiarato la nullità del decreto che dispone il giudizio, rimettendo gli atti al giudice per le indagini preliminari;

che con ordinanza del 15 dicembre 1990 (r.o. n. 593 del 1991), il giudice per le indagini preliminari, rilevando l'erroneità della dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio e constatando il verificarsi di una stasi processuale equiparabile alle situazioni di contrasto tra giudice delle indagini preliminari e giudice del dibattimento, ha sollevato questione di costituzionalità: a) dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, dove risulta stabilito che, nei casi di conflitto, "qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo", per violazione degli artt. 101, secondo comma, 2, 3 e 97 della Costituzione, poiché l'applicazione di tale norma costringerebbe il giudice per le indagini preliminari a porre in essere un'attività processuale non prevista da alcuna disposizione di legge in virtù di un provvedimento, ritenuto erroneo, di altra autorità giudiziaria; b) dell'art. 431 del codice di procedura penale, perché in contrasto con gli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, in quanto, non prevedendo che nel fascicolo del dibattimento sia compreso anche "l'originario decreto di citazione per il giudizio dell'udienza preliminare", sarebbe causa di nullità originata, come nel giudizio a quo, dalla mancata allegazione, da parte della cancelleria, al decreto che dispone il giudizio del "decreto di citazione", nel quale è indicato il reato contestato;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che le questioni sollevate siano dichiarate infondate;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che in caso di contrasto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo, questione sollevata, in riferimento sia all'art. 101, secondo comma, della Costituzione (ordd. nn. 241 e 254 del 1991; 13 e 15 del 1992), sia agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione (ord. n. 13 del 1992);

che nell'ordinanza di rimessione non si adducono elementi nuovi o diversi da quelli già esaminati e che, pertanto, la questione relativa all'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale deve essere dichiarata manifestamente infondata;

che il disposto dell'art. 431 del codice di procedura penale non trova applicazione nel giudizio a quo, dal momento che al giudice remittente sono stati restituiti gli atti esclusivamente ai fini della rinnovazione del decreto che dispone il giudizio;

che, pertanto, la questione sollevata relativa all'art. 431 del codice di procedura penale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 2, 3 e 97 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, dallo stesso giudice con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della consulta, il 5 febbraio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA