Ordinanza 60/1992 (ECLI:IT:COST:1992:60)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CORASANITI - Redattore:  - Relatore: MENGONI
Udienza Pubblica del 04/02/1992;    Decisione  del 05/02/1992
Deposito de˙l 18/02/1992;    Pubblicazione in G. U. 26/02/1992 n.9
Norme impugnate:  
Massime:  17962
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 60

ORDINANZA 5-18 FEBBRAIO 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio Baldassarre, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma terzo, del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1991 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Livoti Giuseppe e I.N.A.I.L., iscritta al n. 652 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Livoti Giuseppe e dell'I.N.A.I.L.;

Udito nell'udienza pubblica del 4 febbraio 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Franco Agostini e Luciano Ventura per Livoti Giuseppe e Adriana Pignataro e Giuseppe De Ferrà per l'I.N.A.I.L.

Ritenuto che, nel corso del procedimento civile promosso da Livoti Giuseppe nei confronti dell'INAIL per ottenere il pagamento di una rendita vitalizia con gli interessi e la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 c.p.c., applicabile alle prestazioni previdenziali per effetto della sentenza n. 156 del 1991 di questa Corte, il Pretore di Milano, con ordinanza del 27 maggio 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del predetto art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., in connessione con l'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353;

che ad avviso del giudice remittente la norma impugnata viola l'art. 3, primo comma, Cost., perché il cumulo di rivalutazione ed interessi, una volta elevati questi ultimi al dieci per cento in virtù dell'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353, comporta per i crediti di lavoro e previdenziali, una tutela esorbitante rispetto a quella riservata dall'art. 1224 cod. civ. agli altri crediti pecuniari;

che nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti il ricorrente e l'INAIL, concludendo l'uno per l'infondatezza, l'altro per la fondatezza della questione;

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è stata emanata la legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), che all'art. 16, comma 6, ha dettato una nuova disciplina in materia di rivalutazione dei crediti previdenziali disponendo che "l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subìto dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito";

che, pertanto, si rende necessario il riesame della rilevanza della questione da parte del giudice remittente, al quale, a tal fine, vanno restituiti gli atti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA