Sentenza  417/1992 (ECLI:IT:COST:1992:417)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CORASANITI - Redattore:  - Relatore: PESCATORE
Udienza Pubblica del 06/10/1992;    Decisione  del 22/10/1992
Deposito de˙l 09/11/1992;    Pubblicazione in G. U. 18/11/1992 n.48
Norme impugnate:  
Massime:  18868
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 417

SENTENZA 22 OTTOBRE-9 NOVEMBRE 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 485 (Modificazione del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 13 dicembre 1991 dalla Corte di cassazione - Sezioni Unite Civili - sui ricorsi proposti dall'Inadel contro Raffaella Panareo ed Evelina Maccarini, iscritte ai nn. 266 e 267 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di costituzione di Evelina Maccarini;

Udito nell'udienza publica del 6 ottobre 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Udito l'avv. Franco Agostini per Evelina Maccarini;

Ritenuto in fatto

1. - La Corte di cassazione, a sezioni riunite - nel corso di due giudizi aventi ad oggetto la misura della trattenuta Irpef effettuata su indennità premio di fine servizio erogate dall'Inadel - con due ordinanze in data 13 dicembre 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, commi primo e quarto, della legge 26 settembre 1985, n. 485, nella parte in cui non prevedono, per tale indennità, che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità stessa corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'Inadel.

Nelle ordinanze di rimessione si osserva quanto segue.

A seguito della riforma tributaria, la tassazione delle indennità di fine rapporto è stata regolata dall'art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, modificato (con effetto dal 1° gennaio 1976) dall'art. 10 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, poi sostituito dall'art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482.

L'art. 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dall'art. 4, comma terzo ter del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 (convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154), innovando rispetto a tale disciplina, ha poi stabilito che, ai fini dell'assoggettamento all'Irpef, l'ammontare netto delle indennità di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico del lavoratore e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.

Con l'art. 6, comma primo bis del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1988, n. 291, è stata, infine, disposta la decorrenza di detta nuova disciplina con effetto dal 17 luglio 1986.

La Corte di cassazione deduce che l'indennità premio di servizio erogata dall'Inadel è costituita anche da contributi corrisposti dagli eventi diritto e, pertanto, a tale indennità, ai fini della tassazione Irpef, è da applicare il principio, più volte enunciato dalla Corte costituzionale, secondo il quale il legislatore, nel disciplinare il regime tributario delle indennità di fine rapporto, deve provvedere, per quelle indennità che siano costituite anche dai contributi degli aventi diritto, a disporre una detrazione che tenga adeguato conto di ciò.

Quanto alla rilevanza della questione sollevata, nell'ordinanza si osserva che, mentre il suddetto principio trova applicazione, per le indennità erogate dall'Inadel a decorrere dal 17 luglio 1986 - in base agli artt. 6, comma 1 bis del decreto-legge n. 173 del 1988 e 2 bis del decreto-legge n. 69 del 1989 - esso non si applica ai casi in esame, poiché il rapporto d'impiego era cessato prima di tale data.

In uno dei due giudizi così proposti, si è costituita la parte privata, chiedendo anch'essa la declaratoria d'illegittimità delle norme impugnate, per le stesse ragioni e negli stessi sensi indicati dal giudice a quo.

Considerato in diritto

1. - La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, degli artt. 2 e 4, commi primo e quarto, della legge 26 settembre 1985, n. 485, sotto il profilo della mancata previsione, da parte della normativa ivi dettata, che per l'indennità premio di fine servizio erogata dall'Inadel, dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità stessa corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'Inadel.

Secondo il giudice a quo, la rilevanza della questione deriverebbe dall'essere le norme impugnate applicabili alle fattispecie in esame, anche se successivamente l'art. 17, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - nel testo di cui al comma terzo ter dell'art. 4 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, così come modificato dalla legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154 - ha statuito che l'ammontare netto delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico del lavoratore e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.

Tale disposizione, infatti, è stata resa retroattiva alla data del 17 luglio 1986 dall'art. 6 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, così come modificato dalla legge di conversione 26 luglio 1988, n. 291, ma non sarebbe applicabile nei giudizi a quibus, i quali - secondo quanto esposto nelle ordinanze di rimessione - riguardano indennità maturatesi dopo l'entrata in vigore della legge n. 482 del 1985, ma prima del 17 luglio 1986.

In proposito, peraltro, va considerato che, già prima delle ordinanze di rimessione, l'art. 2 bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154, ha statuito che "le disposizioni di cui al comma terzo ter dell'articolo 4 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, si applicano alle indennità ivi indicate corrisposte successivamente alla data di entrata in vigore della legge 26 settembre 1985, n. 482, nonché a quelle indennità per le quali trovano applicazione le disposizioni degli articoli 4 e 5 della stessa legge n. 482 del 1985, ancorché non sia stata presentata l'istanza ivi prevista".

Come le stesse sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato (in una decisione posteriore all'ordinanza di rimessione), tale disciplina ha esteso retroattivamente a tutte le indennità corrisposte dopo l'entrata in vigore della legge n. 482 del 1985 (e quindi a far tempo dall'1 ottobre 1985 e non più dal 17 luglio 1986) il sistema di liquidazione che il legislatore ordinario aveva già stabilito con il richiamato comma terzo- ter dell'art. 4 del decreto-legge n. 70 del 1988. Ne deriva l'inammissibilità della questione proposta, essendo irrilevante in relazione ai giudizi a quibus, ai quali è applicabile la disciplina dettata dal comma ter dell'art. 4 del decreto-legge n. 70 del 1988 nel testo di cui alla legge di conversione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, commi prino e quarto, della legge 26 settembre 1985, n. 485 (Modificazione del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendente di contratti di assicurazione sulla vita), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA