Ordinanza 320/1992 (ECLI:IT:COST:1992:320)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CORASANITI - Redattore:  - Relatore: GRECO
Camera di Consiglio del 20/05/1992;    Decisione  del 29/06/1992
Deposito de˙l 08/07/1992;    Pubblicazione in G. U. 15/07/1992 n.30
Norme impugnate:  
Massime:  18521
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 320

ORDINANZA 29 GIUGNO-8 LUGLIO 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, Dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50 (Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente), promosso con ordinanza emessa il 5 settembre 1991 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sul ricorso proposto da Lo Passo Oscar contro il CO.RE.CO. delle UU.SS.LL. di Catanzaro, ed altra, iscritta al n. 96 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Catanzaro - nel procedimento tra Lo Passo Oscar contro CO.RE.CO. delle UU.SS.LL. di Catanzaro, con ordinanza del 15 settembre 1991 (R.O. n. 96 del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50, nella parte in cui non prevedono anche per gli altri dirigenti della sanità (tra cui i dirigenti veterinari) la facoltà, riconosciuta ai primari ospedalieri, di protrarre il rapporto di impiego fino al 70° anno di età al fine di raggiungere il massimo pensionabile;

che, a parere del remittente, sarebbero violati: a) l'art. 3 della Costituzione, per la discriminazione che si produrrebbe tra soggetti di categoria analoga; b) dell'art. 38 della Costituzione, per la diminuzione ingiustificata del trattamento pensionistico; c) l'art. 97 della Costituzione, per il danno prodotto al buon andamento della amministrazione, siccome privata di energie lavorative ancora utili e produttive;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la infondatezza della questione, siccome già decisa da questa Corte (sent. n. 440 del 1991);

Considerato che la questione, ora di nuovo sottoposta all'esame della Corte, è stata già dichiarata infondata (sent. n. 440 del 1991) e manifestamente infondata (ord. n. 193 del 1992);

che non sono prospettati motivi nuovi e diversi che possono condurre a una modificazione della decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50 (Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente), in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Catanzaro - con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA