Ordinanza 313/1992 (ECLI:IT:COST:1992:313)
Giudizio:  GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI
Presidente: BORZELLINO - Redattore:  - Relatore: SPAGNOLI
Camera di Consiglio del 03/06/1992;    Decisione  del 18/06/1992
Deposito de˙l 01/07/1992;    Pubblicazione in G. U. 08/07/1992 n.29
Norme impugnate:  
Massime:  18508
Atti decisi: 
Correzione di errore materiale delle seguenti pronunce:  1992/186   

Pronuncia

N. 313

ORDINANZA 18 GIUGNO-1 LUGLIO 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 186 del 22 aprile 1992;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ravvisata la necessità di correggere l'errore materiale occorso nel dispositivo della sentenza n. 186 del 22 aprile 1992;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che l'errore materiale occorso nel punto 1) del dispositivo della sentenza n. 186 del 22 aprile 1992 sia corretto nel modo che segue:

sostituire alle parole: "del giudice per le indagini preliminari" le parole "del giudice del dibattimento".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA