Ordinanza 293/1992 (ECLI:IT:COST:1992:293)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BORZELLINO - Redattore:  - Relatore: CASAVOLA
Camera di Consiglio del 06/05/1992;    Decisione  del 04/06/1992
Deposito de˙l 22/06/1992;    Pubblicazione in G. U. 01/07/1992 n.28
Norme impugnate:  
Massime:  18456
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 293

ORDINANZA 4-22 GIUGNO 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 123 del codice penale militare di pace, in riferimento all'art. 260 del medesimo codice, promosso con ordinanza emessa il 19 novembre 1991 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Ciofalo Giuseppe, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato del reato di omessa presentazione in servizio, il Tribunale militare di Padova, con ordinanza emessa il 19 novembre 1991 (R.O. n. 44 del 1992), ha sollevato, in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 52, ultimo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 123 del codice penale militare di pace, nella parte in cui - in riferimento all'art. 260 del medesimo codice - pone la richiesta del comandante di Corpo quale condizione di procedibilità per il reato:

che, pur dando atto dell'orientamento di questa Corte, dal cui vaglio in più occasioni è uscito indenne il menzionato art. 260 del codice penale militare di pace, il giudice rimettente argomenta, in senso contrario alle affermazioni contenute nelle richiamate decisioni ed alle posizioni della dottrina, attribuendo alla richiesta del comandante di Corpo la natura di condizione di punibilità e non già di procedibilità;

che ciò premesso, il giudice a quo fonda la censura proprio sulla ipotesi di reato in argomento in quanto, a causa del collegamento con il citato art. 260, non possiederebbe "i requisiti che il principio costituzionale richiede per una norma incriminatrice";

Considerato che analoga questione, relativa all'art. 147 del codice penale militare di pace è stata già decisa da questa Corte con ordinanza n. 495 del 1991, sulla base del carattere esclusivamente processuale della richiesta de qua, più volte sottolineato anche in altre decisioni;

che identica questione, concernente l'art. 123 del codice penale militare di pace, anch'essa sollevata per sollecitare un riesame della giurisprudenza costituzionale e prospettata senza argomenti ulteriori rispetto a quelli a suo tempo esaminati è stata altresì decisa con ordinanza n. 238 del 1992;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 123 del codice penale militare di pace, in riferimento all'art. 260 del medesimo codice, sollevata dal Tribunale militare di Padova, in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 52, terzo comma, della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA