N. 277
ORDINANZA 3-12 GIUGNO 1992
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1991 dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Bullitta Marinella, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Cagliari, con ordinanza del 9 dicembre 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 27 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui stabiliscono un tetto massimo di durata della sanzione sostitutiva applicata in sede di conversione della pena pecuniaria;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che la medesima questione è già stata decisa dalla Corte nel senso della manifesta infondatezza con ordinanza n. 152 del 1992;
e che l'ordinanza di rimessione non adduce argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA