Ordinanza 207/1992 (ECLI:IT:COST:1992:207)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CORASANITI - Redattore:  - Relatore: GRANATA
Camera di Consiglio del 01/04/1992;    Decisione  del 15/04/1992
Deposito de˙l 29/04/1992;    Pubblicazione in G. U. 06/05/1992 n.19
Norme impugnate:  
Massime:  18246
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 207

ORDINANZA 15-29 APRILE 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880 ("Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni") promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze sul ricorso proposto da Azienda agricola di Sorbigliano contro l'Ufficio del Registro iscritta al n. 749 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° aprile il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto in fatto che con ordinanza del 2 giugno 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 dicembre 1991) la Commissione tributaria di primo grado di Firenze - adita dall'Azienda Agricola di Sobigliano con ricorso avverso l'avviso di accertamento di valore per INVIM straordinaria - ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 11 della legge 17 dicembre 1986 n. 880 nella parte in cui non estende la disciplina del limite massimo di valore accertabile ai fini dell'INVIM, quale dettata dal precedente art. 8, anche all'applicazione della medesima imposta dovuta per trasferimenti a titolo gratuito o (in caso di società od enti) per decorso del decennio in relazione ad atti o denunce il cui presupposto di imposta si sia verificato anteriormente al 1° luglio 1986;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura dello Stato chiedendo la restituzione degli atti alla Commissione rimettente per jus superveniens (art. 12, comma 3 ter, d.l. 14 marzo 1988 n.70, convertito nella legge 13 maggio 1988 n. 154);

Considerato in diritto che successivamente all'ordinanza è intervenuto l'art. 12, comma 3 ter, del decreto legge 14 marzo 1988 n. 70, convertito nella legge 13 maggio 1988 n. 154 che ha aggiunto il comma 1 bis all'art. 11 della legge 17 dicembre 1986 n. 880, prevedendo che le disposizioni dettate dall'art. 8 della legge medesima (sul limite massimo di valore accertabile ai fini dell'INVIM) si applicano anche alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere anteriormente al 1° luglio 1986, per i quali non sia intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile;

che pertanto gli atti vanno restituiti alla commissione tributaria rimettente;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA