Ordinanza 20/1992 (ECLI:IT:COST:1992:20)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CORASANITI - Redattore:  - Relatore: BORZELLINO
Camera di Consiglio del 18/12/1991;    Decisione  del 22/01/1992
Deposito de˙l 24/01/1992;    Pubblicazione in G. U. 05/02/1992 n.6
Norme impugnate:  
Massime:  17938
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 20

ORDINANZA 22-24 GENNAIO 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Messina sul ricorso proposto da Domenico Malescio contro Intendenza di Finanza di Messina iscritta al n. 505 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 novembre 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 luglio 1991) dalla Commissione tributaria di primo grado di Messina su ricorso proposto da Domenico Malescio contro l'Intendenza di finanza di Messina (Reg. Ord. n. 505 del 1991) è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) "nella parte in cui non estende la esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari in servizio effettivo, quanto meno in relazione all'importo che il Ministero competente abbia riconosciuto al militare dipendente in aggiunta all'ammontare della pensione ordinaria", in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, anche tenuto conto che l'esenzione dall'IRPEF è stata estesa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 387 del 1989 alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva;

Considerato che analoga questione è stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 151 del 1981 per insussistenza dell'omogeneità delle situazioni poste a confronto e quindi manifestamente infondata con le ordinanze n. 199 del 1981, n. 184 del 1982, n. 307 e n. 366 del 1985, n. 276 del 1986, n. 394 e n. 786 del 1988, n. 202 del 1989 e n. 333 del 1989;

che non risulta pertinente il richiamo alla sentenza n. 387 del 1989, nella quale la Corte ebbe, tra l'altro, a sottolineare la non raffrontabilità tra "l'ipotesi della pensione privilegiata ordinaria che ha il suo titolo in un rapporto di dipendenza volontariamente costituito e rappresenta la proiezione di un precedente trattamento economico di servizio del quale condivide la natura reddituale" e l'ipotesi "della pensione privilegiata ordinaria tabellare erogata in caso di menomazioni riportate a causa del servizio di leva", da considerarsi "trattamento del tutto peculiare, sia perché si innesta su un rapporto di servizio obbligatorio (art. 52, secondo comma, della Costituzione), sia perché la sua entità non è correlata al pregresso trattamento retributivo, ma alla gravità della menomazione della capacità di lavoro subita in occasionalità necessaria con la prestazione del servizio di leva";

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Messina con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA