Ordinanza 169/1992 (ECLI:IT:COST:1992:169)
Giudizio:  GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente: CORASANITI - Redattore:  - Relatore: FERRI
Udienza Pubblica del 17/03/1992;    Decisione  del 30/03/1992
Deposito de˙l 08/04/1992;    Pubblicazione in G. U. 15/04/1992 n.16
Norme impugnate:  
Massime:  18416
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 169

ORDINANZA 30 MARZO-8 APRILE 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 23 dicembre 1991, depositato in Cancelleria il 31 dicembre successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito delle note: 5 agosto 1991 n. 300031, relativa alla Cassa di credito marittimo (1 sportello in Trapani), 10 agosto 1991 n. 296744, 296745 e 296747, relative alla Banca di Marsala (1 sportello in Agrigento e 2 in Marsala), 10 agosto 1991 n. 296953 relativa alla Cassa rurale e artigiana di Butera (1 sportello in Gela), 13 agosto 1991 n. 297945 e 297946, relative alla Banca popolare di Carini (1 sportello in Palermo-Uditore e 1 sportello in Santa Flavia), provenienti dall'Assessore bilancio e finanze della Regione Sicilia, ed iscritto al n. 48 del registro conflitti 1991;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 17 marzo 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Salvatore Pensabene Lionti e Francesco Castaldi per la Regione Sicilia;

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 23 dicembre 1991, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Sicilia, in relazione agli artt. 17, lett. c) e 20, primo comma, dello Statuto speciale per la Regione Sicilia, ed al d.P.R. 27 giugno 1952 n. 1133, avverso le note indicate in epigrafe e provenienti dall'Assessore bilancio e finanze della Regione Sicilia, con le quali la predetta autorità ha comunicato "di rimuovere la sospensiva" in ordine alle richieste di apertura di sportelli bancari per le quali il Ministro del Tesoro, nella veste di Presidente del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio aveva comunicato "parere negativo vincolante";

che si è costituita in giudizio la Regione siciliana concludendo per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza, del ricorso;

Considerato che, ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione deve essere notificato nel termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla pubblicazione, notificazione o piena conoscenza dell'atto impugnato;

che le note avverso le quali è proposta impugnazione, secondo quanto allega lo stesso ricorrente, sono state comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri il 10 ottobre 1991, mentre il ricorso è stato notificato al Presidente della giunta regionale siciliana il 23 dicembre 1991, e quindi oltre il termine di cui al citato art. 39 della legge n. 87 del 1953;

che pertanto il ricorso va dichiarato manifestamente inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Sicilia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA