Ordinanza 168/1992 (ECLI:IT:COST:1992:168)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CORASANITI - Redattore:  - Relatore: GRECO
Camera di Consiglio del 04/03/1992;    Decisione  del 30/03/1992
Deposito de˙l 08/04/1992;    Pubblicazione in G. U. 15/04/1992 n.16
Norme impugnate:  
Massime:  18026 18027
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 168

ORDINANZA 30 MARZO-8 APRILE 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti), e degli artt. 7, primo comma, e 11, primo e secondo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 (Istituzione di una quarta e quinta Sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa il 22 luglio 1991 dal Magistrato istruttore, preposto all'Ufficio di Controllo della Corte dei conti - Delegazione regionale per la Liguria, nel procedimento di controllo preventivo di legittimità del decreto del Provveditore agli Studi di La Spezia, iscritta al n. 653 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Magistrato istruttore preposto all'Ufficio di Controllo della Corte dei conti - Delegazione regionale per la Liguria, con ordinanza emessa il 22 luglio 1991 (R.O. n. 653 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, del regio-decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e degli artt. 7, primo comma, e 11, primo e secondo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, nelle parti in cui disciplinano, rispettivamente, le funzioni dei magistrati preposti sia agli uffici di controllo centrali che alle Delegazioni regionali della Corte dei conti e le funzioni degli altri magistrati, addetti ai predetti uffici, e prevedono, quali componenti di tali uffici, magistrati in posizione servente sia tra loro che rispetto al consigliere delegato; l'attribuzione (implicita o esplicita) al magistrato dirigente dei compiti di direzione dell'ufficio, ripartizione preventiva del lavoro tra i vari magistrati, organizzazione amministrativa e vigilanza sull'andamento generale dei servizi;

che, a parere del remittente, sarebbero violati:

a) l'art. 108, primo comma, della Costituzione, in quanto, operando nell'ambito di riserva di legge, le norme denunciate non stabiliscono criteri idonei a delimitare la discrezionalità amministrativa e attribuiscono a singoli organi, privi di potestà regolamentare, il potere di disciplinare con ordini o direttive rilevanti aspetti della materia riservata alla legge;

b) gli artt. 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, in quanto le norme impugnate instaurano un rapporto di assoluta subordinazione funzionale dei magistrati addetti al controllo rispetto al magistrato preposto all'ufficio di controllo e di quest'ultimo rispetto al consigliere delegato, comprimendo l'autonomia e l'indipendenza (interna) dei subordinati;

c) l'art. 97, primo comma, della Costituzione, in quanto le norme denunciate prevedono la partecipazione al procedimento di controllo di legittimità sugli atti di un irragionevole numero di magistrati, con aggravio di spesa e irrazionalmente limitano al mero ausilio le funzioni di magistrati che possono conoscere della legittimità degli stessi atti con i poteri decisori del giudice di grado superiore, quali componenti delle Sezioni Riunite;

Considerato che, secondo l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sul funzionamento della Corte costituzionale, le questioni di legittimità costituzionale possono essere sollevate solo da un'autorità giurisdizionale nel corso di un giudizio, qualora esso non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della detta questione;

che nella fattispecie manca un giudizio per il quale il giudice remittente abbia poteri decisori;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 22, primo comma, del regio-decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti), 7, primo comma, e 11, primo e secondo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 (Istituzione di una quarta e quinta Sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti), in riferimento agli artt. 97, primo comma, 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 108, primo e secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Magistrato istruttore preposto all'Ufficio di Controllo della Corte dei conti - Delegazione Regionale per la Liguria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA