N. 165
SENTENZA 30 MARZO-8 APRILE 1992
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 ottobre 1991 dal Pretore di Lucca nel procedimento civile vertente tra Giovanni Boldi ed I.N.P.S., iscritta al n. 702 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1991;
2) ordinanza emessa il 24 ottobre 1991 dal Pretore di Lucca nel procedimento civile vertente tra Wanda Salvatori ed I.N.P.S., iscritta al n. 703 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto in fatto
Nel corso di due giudizi in cui i ricorrenti, entrambi titolari di pensioni di riversibilità a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, avevano richiesto l'integrazione al minimo di tale trattamento, ad essi negata dall'I.N.P.S. per essere anche beneficiari, rispettivamente, di una pensione di vecchiaia ordinaria erogata dal Fondo speciale degli artigiani e di analogo trattamento a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.
Il Pretore di Lucca, con due ordinanze, entrambe emesse il 24 ottobre 1991, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente la detta integrazione nelle descritte ipotesi di cumulo.
A queste ultime, osserva infatti il giudice a quo, non è possibile estendere altre decisioni di questa Corte, declaratorie dell'illegittimità della norma con riguardo però soltanto a specifiche fattispecie di contitolarità.
Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo prospetta l'illegittimità dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), con riguardo a due distinte ipotesi di preclusione dell'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo, rispettivamente, con pensione di vecchiaia erogata dal Fondo speciale degli artigiani e di analogo trattamento corrisposto dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.
2. - Le questioni, che possono essere trattate congiuntamente, sono entrambe fondate.
La norma impugnata è stata già più volte dichiarata, sotto altri profili, illegittima in applicazione del principio che esclude - sino alla data del 1 ottobre 1983 - ogni preclusione dell'integrazione al minimo in caso di titolarità di più trattamenti (cfr. sentenze nn. 69, 70 e 547 del 1990, 184 e 1144 del 1988 e 102 del 1982).
In particolare, con le sentenze nn. 373 e 488 del 1989, seppure in fattispecie di cumulo diverse, è stata dichiarata l'illegittimità della norma con riguardo alla medesima pensione "superstiti-rurale".
Anche nei casi de quibus va perciò eliminata la residua area di operatività della norma.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione di vecchiaia erogata dal Fondo speciale per gli artigiani;
dichiara l'illegittimità costituzionale della norma suddetta nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo del medesimo trattamento di riversibilità in caso di cumulo con pensione erogata dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA