N. 160
ORDINANZA 19 MARZO-2 APRILE 1992
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma quinto, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 promosso con ordinanza emessa il 1 luglio 1991 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Piccin Loris e s.p.a. COGEI, iscritta al n. 712 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento per decreto ingiuntivo, promosso da Loris Piccin contro la COGEI s.p.a., al fine di ottenere il pagamento della somma risarcitoria del danno per licenziamento ingiustificato e dell'indennità sostituiva della reintegrazione nel posto di lavoro prevista dall'art. 18, quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, il Pretore di Milano, con ordinanza del 1 luglio 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione citata per contrasto con gli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione;
che, ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata viola: a) l'art. 3 della Costituzione sia sotto il profilo del principio di eguaglianza, in quanto sovverte senza giustificazione i principi del diritto civile in materia di clausola penale, sia sotto il profilo del principio di razionalità, apparendo esorbitante la somma risarcitoria di venti mensilità attribuita in ogni caso al lavoratore che dichiari di non volere la reintegrazione nel posto di lavoro, indipendentemente dalla prova del danno effettivo e senza possibilità di prova contraria; b) l'art. 24 della Costituzione perché, "collegando la scelta del lavoratore alla semplice sentenza di reintegrazione di primo grado, sembra precludere al datore di lavoro la possibilità di proseguire il giudizio chiedendo e ottenendo eventualmente la conferma del licenziamento con la riforma della sentenza di prime cure "; c) l'art. 41 della Costituzione, perché da essa la libertà di iniziativa economica privata "sembra eccessivamente coartata";
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che, in riferimento agli artt. 3 e 41, secondo comma, della Costituzione., la questione è già stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 81 del 1992;
che l'accostamento all'istituto della clausola penale, prospettato dall'odierna ordinanza di rimessione per sostenere la natura risarcitoria dell'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro, è ancor meno producente dell'accostamento all'istituto delle dimissioni indennizzate proposto dalla precedente ordinanza del Pretore di Varese, onde deve essere richiamata la motivazione della sentenza citata nel senso che, non avendo l'indennità in discorso funzione di ristoro di un danno, né di pena privata, la disciplina della clausola penale non può fornire un tertium comparationis ai fini dell'art. 3 della Costituzione;
che la norma denunciata non costituisce per se stessa un limite del potere organizzativo dell'impresa, bensì presuppone il limite stabilito dal primo comma (non impugnato) dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, concorrendo a determinare, secondo una valutazione discrezionale del legislatore, le conseguenze dell'accertamento della sua violazione, onde fuor di proposito è invocato l'art. 41, primo comma, della Costituzione;
che palesemente priva di consistenza è la pretesa violazione del diritto di difesa, atteso che la norma non può in alcun modo essere interpretata come preclusiva del diritto del datore di lavoro di impugnare la sentenza di primo grado e di pretendere, in caso di conferma del licenziamento da parte del giudice di appello, la restituzione delle somme risarcitorie pagate in base alla sentenza riformata e dell'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto ulteriormente pretesa dal lavoratore;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 2 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA