N. 137
SENTENZA 16-27 MARZO 1992
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 13 della legge regionale approvata il 28 luglio 1990 dall'Assemblea regionale siciliana avente per oggetto: "Nuove norme per l'assunzione presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione. Norme in materia di personale", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, notificato il 3 agosto 1990, depositato in cancelleria il 10 agosto successivo ed iscritto al n. 59 del registro ricorsi 1990;
Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
Udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta;
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso del 3 agosto 1990 (ric. n. 59/90), notificato in pari data, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato gli artt. 10 e 13 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 28 luglio 1990, per violazione degli artt. 9, quindicesimo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207 e 5, sesto comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 in relazione all'art. 17 dello Statuto siciliano, nonché degli artt. 3, 51, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione.
Ad avviso del ricorrente il citato art. 10 stabilendo, per la copertura dei posti vacanti, un periodo di validità delle graduatorie dei concorsi delle Unità Sanitarie Locali differenziato e maggiore di quello previsto nella legislazione statale, violerebbe i limiti della competenza regionale, di mera attuazione della normativa nazionale, in tema di disciplina del personale sanitario.
Il successivo art. 13, disponendo la riammissione o il mantenimento in servizio di soggetti i cui atti di avviamento al lavoro siano stati annullati in sede giurisdizionale, stabilirebbe una assunzione ope legis in assenza dei requisiti necessari, e ciò in violazione dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, nonché degli artt. 3, 51 e 97 Cost. Il medesimo art. 13 inoltre, non indicando i necessari mezzi di copertura finanziaria della nuova spesa conseguente alla propria applicazione, violerebbe altresì l'art. 81, quarto comma, della Costituzione.
La Regione siciliana resiste al ricorso sostenendo l'infondatezza delle censure e chiedendone la reiezione.
2. - Dopo la trattazione della causa nell'udienza del 29 gennaio 1991, questa Corte ha adottato un'ordinanza istruttoria, depositata il 18 marzo 1991, con la quale, sospesa la decisione del giudizio, ha disposto che entro novanta giorni il Presidente della Regione fornisse alla Corte i dati e le informazioni circa l'effettiva situazione dei soggetti contemplati dall'impugnato art. 13 e le concrete ragioni dell'annullamento dei loro atti di avviamento al lavoro. Il Presidente della Regione, dando seguito alla richiesta, ha comunicato che la legge censurata è stata successivamente promulgata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione, contestualmente ad un'altra legge regionale che dispone l'abrogazione espressa delle disposizioni impugnate.
Considerato in diritto
Oggetto dell'impugnativa del Commissario dello Stato sono gli artt. 10 e 13 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 28 luglio 1990, recante "Nuove norme per l'assunzione presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione. Norme in materia di personale". Ad avviso del ricorrente, il primo di tali articoli violerebbe l'art. 17 dello Statuto siciliano; il secondo contrasterebbe con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, nonché con gli artt. 3, 51, 81, quarto comma e 97 della Costituzione.
La legge recante le disposizioni impugnate è stata successivamente promulgata e pubblicata, con la data 30 aprile 1991, n. 11, nella Gazzetta Ufficiale della Regione del 4 maggio 1991, n. 22. Nella medesima Gazzetta e con la stessa data del 30 aprile 1991, è stata pubblicata, con il n. 12, la legge regionale che, nel dettare "Disposizioni per le assunzioni presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione", nell'art. 16 dichiara espressamente abrogate, tra le altre, entrambe le disposizioni impugnate.
Di conseguenza, poiché tali disposizioni risultano così eliminate radicalmente dall'ordinamento, senza peraltro essere state in grado di produrre alcun effetto - attesa la coincidenza temporale della loro entrata in vigore con quella della disposizione abrogativa - deve ritenersi cessata la materia del contendere (v. la sentenza n. 883 del 1988).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 marzo 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA