N. 104
ORDINANZA 21 FEBBRAIO-9 MARZO 1992
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 502 del 19 dicembre 1991;
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
Ravvisata la necessità di correggere l'errore materiale occorso nel dispositivo della sentenza n. 502 del 19 dicembre 1991;
Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone che l'errore materiale occorso nel punto 3 del dispositivo della sentenza n. 502 del 19 dicembre 1991 sia corretto nel modo che segue:
aggiungere alla fine del punto 3 del dispositivo le parole: "per la ritenuta inadeguatezza della pena richiesta dal pubblico ministero".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA