Ordinanza 79/1991 (ECLI:IT:COST:1991:79)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CONSO - Redattore:  - Relatore: CONSO
Camera di Consiglio del 12/12/1990;    Decisione  del 28/01/1991
Deposito de˙l 11/02/1991;    Pubblicazione in G. U. 20/02/1991 n.8
Norme impugnate:  
Massime:  16380
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 79

ORDINANZA 28 GENNAIO-11 FEBBRAIO 1991

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438 e segg. e 442, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8 giugno 1990 dal Pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Brunetti Giorgio, iscritta al n. 534 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza pronunciata l'8 giugno 1990 e depositata il 4 luglio 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, questione di legittimità della "normativa contenuta negli artt. 438 e seguenti del c.p.p., ed in particolare" della "previsione contenuta nell'art. 442, secondo comma, del c.p.p.", "non essendo consentito al giudice che ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, applicare, ove lo ritenga giusto, la diminuzione della pena prevista dall'art. 442, secondo comma, citato, alla fine del dibattimento ordinario, neanche nel caso in cui la richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato ha ottenuto il consenso del p.m.";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, riportandosi a quanto dedotto nei riguardi di una questione "del tutto identica", sollevata dal Tribunale di Treviso con ordinanza dell'8 maggio 1990 (reg. ord. n. 531 del 1990);

considerato che l'ordinanza di rimessione, priva com'è di ogni valutazione in punto di rilevanza, nonché di qualsiasi riferimento al caso di specie, non consente di stabilire se e in che modo la norma oggetto di censura sia applicabile nel processo a quo;

e che, quindi, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt- 438 e seguenti del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 11 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI