Ordinanza 458/1991 (ECLI:IT:COST:1991:458)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CORASANITI - Redattore:  - Relatore: GRECO
Camera di Consiglio del 06/11/1991;    Decisione  del 04/12/1991
Deposito de˙l 13/12/1991;    Pubblicazione in G. U. 18/12/1991 n.50
Norme impugnate:  
Massime:  17678
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 458

ORDINANZA 4-13 DICEMBRE 1991

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.18 del decreto legge 30 agosto 1968, n. 918 (Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravi di oneri sociali, per favorire nuovi investimenti in settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato), convertito, con modificazioni, in legge 25 ottobre 1968, n. 1089, promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1990 dal Tribunale di Enna nel procedimento civile vertente tra S.r.l. Ala-Vit e l'I.N.P.S., iscritta al n. 384 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione della S.r.l. Ala-Vit e dell'I.N.P.S.;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Enna, nel procedimento civile vertente tra la S.r.l. ALA-VIT e l'I.N.P.S., con ordinanza del 7 dicembre 1990 (R.O. n. 384 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del decreto legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, in legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nella parte in cui esclude dal beneficio degli sgravi contributivi le imprese industriali operanti nel Mezzogiorno d'Italia relativamente al personale dipendente le cui retribuzioni non sono assoggettate a contribuzione contro la disoccupazione involontaria;

che, a parere del remittente, risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento tra soggetti operanti nella stessa realtà sociale e nel medesimo settore economico, penalizzandosi, per giunta, coloro che incontrano maggiore difficoltà nel sostenerne il peso contributivo;

che si sono costituiti:

a) la parte privata, che si è riportata alle considerazioni del giudice remittente sviluppandole, poi, in una memoria successiva all'atto di costituzione;

b) l'I.N.P.S., che ha contestato le ragioni addotte dal giudice a quo e dalla parte privata;

che non è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che la norma censurata è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 261 del 3 giugno 1991;

che essa, pertanto, è stata espunta dall'ordinamento, per cui la questione ora sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 (Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravi di oneri sociali, per favorire nuovi investimenti in settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato), convertito, con modificazioni, in legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Enna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI