Ordinanza 444/1991 (ECLI:IT:COST:1991:444)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CORASANITI - Redattore:  - Relatore: PESCATORE
Camera di Consiglio del 06/11/1991;    Decisione  del 02/12/1991
Deposito de˙l 09/12/1991;    Pubblicazione in G. U. 18/12/1991 n.50
Norme impugnate:  
Massime:  17692
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 444

ORDINANZA 2-9 DICEMBRE 1991

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee) promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1991 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra S.p.A. S.C.I. e Amministrazione delle finanze iscritta al n. 230 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza 7 febbraio 1991 - emessa nel corso di un procedimento civile promosso per la restituzione di somme riscosse all'atto d'importazione di merci, indebitamente versate a titolo di diritti di visita sanitaria (tassa di effetto equivalente ai dazi doganali) - ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 29, primo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (sopravvenuta nel corso del giudizio), nella parte in cui prevede che il termine quinquennale di decadenza di cui all'art. 91 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, deve intendersi applicabile a tutte le domande ed azioni esperibili per il rimborso di quanto riscosso in relazione ad operazioni doganali;

Considerato che la Corte di Cassazione ha affermato, riguardo alle domande già proposte al momento dell'entrata in vigore della sopraindicata legge n. 428 del 1990, che un'applicazione retroattiva dell'art. 29, primo comma, di tale legge contrasta col diritto alla ripetizione dell'indebito, così come configurato dal diritto comunitario e ritenuto dalla Corte di giustizia delle Comunità europee;

che tale contrasto comporta la disapplicabilità nel giudizio a quo della norma di diritto interno (sentenze nn. 170 del 1984, 113 del 1985 e 389 del 1989) e la conseguente inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni relative alla stessa (cfr. da ultimo la sentenza n. 168 del 1991);

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.

Il cancelliere: DI PAOLA