N. 39
ORDINANZA 17-31 GENNAIO 1991
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), promosso con ordinanza emessa il 23 luglio 1990 dal Tribunale di Forlì nel procedimento penale a carico di Compagnone Giovanni, iscritta al n. 553 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio del ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 luglio 1990 il Tribunale penale di Forlì ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), "nella parte in cui non prevede i casi, come la dichiarazione di fallimento, di impossibilità di effettuare il versamento nel termine da tale norma previsto", in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta inammissibilità o infondatezza della questione;
Considerato che all'imputato nel giudizio a quo è stato contestato il reato di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, per aver omesso il versamento delle ritenute fiscali dal febbraio all'ottobre 1984 e che lo stesso è stato dichiarato fallito il 21 dicembre 1984 (con termine per la dichiarazione annuale fino all'aprile 1985);
che, successivamente all'ordinanza di rimessione, con l'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7, si è data diversa configurazione alle ipotesi di reato di cui al citato art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 516;
che l'art.7, secondo comma, del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7, ha stabilito, sia pure a condizione della regolarizzazione dei periodi d'imposta "ai quali le violazioni si riferiscono", che l'art. 3 ha efficacia retroattiva;
che l'art. 8, ultimo comma, del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7, sospende i procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 2 del decreto- legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, "fino alla data del 31 luglio 1991" e, "in caso di rateizzazione", per documentata istanza dell'interessato, fino alla scadenza del versamento rateale", onde consentire la regolarizzazione;
che si rende necessaria, pertanto, la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone la restituzione degli atti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI