N. 326
ORDINANZA 8-10 LUGLIO 1991
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: prof. Ettore GALLO; Giudici: dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lett. a), n. 2, della legge della regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, recante norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimenti per il contenimento dell'eutrofizzazione), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 1° febbraio 1991 dal Pretore di Reggio Emilia - Sezione distaccata di Montecchio Emilia - nei procedimenti penali a carico di Manfredi Genesio e Sgaggero Egidio, iscritte ai nn. 210 e 211 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice Relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Reggio Emilia, Sezione distaccata di Montecchio Emilia, nel procedimento penale a carico di Manfredi Genesio, con ordinanza del 1° febbraio 1991 (R.O. n. 210 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lett. a), n. 2, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 28 novembre 1986 n. 42;
che, a parere del remittente sarebbero stati violati gli artt. 117 e 25 della Costituzione, in quanto sarebbe stata disciplinata per intero la materia degli scarichi civili che, invece, sarebbe di competenza statale e si sarebbe sottratto alla sanzione penale di cui all'art. 21 della legge statale n. 319 del 1976 lo scarico senza autorizzazione regionale e/o eccedente i limiti tabellari previsti dagli allegati alla stessa legge, violandosi così la riserva di legge statale;
che lo stesso Pretore ha sollevato identica questione nel procedimento penale a carico di Sgaggero Egidio con ordinanza del 1° febbraio 1991 (R.O. n. 211 del 1991);
che nei due giudizi dinanzi a questa Corte non si sono costituite le parti e non è nemmeno intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento in quanto prospettano la stessa questione;
che nelle due ordinanze di remissione manca qualsiasi esposizione del fatto, onde non è possibile rilevare i termini della questione; in particolare non si conosce di quale scarico si tratti, se nuovo o vecchio; di quale tipo di insediamento trattasi, se cioè di insediamento civile per impresa agricola o meno; quale sia il tipo di attività svolta e quale sia la norma sostanziale regolatrice che avrebbe dovuto essere oggetto della impugnazione, limitata alla disposizione di previsione della sanzione;
che non è possibile nemmeno verificare la eventuale applicabilità dei precedenti di questa Corte (sent. n. 43 del 90);
che manca del tutto il giudizio sulla rilevanza della questione;
che in tale situazione la questione sollevata è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i giudizi;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lettera a), n. 2, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 28 novembre 1986 n. 42 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, recante norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimenti per il contenimento dell'eutrofizzazione), sollevata dal Pretore di Reggio Emilia - Sezione distaccata di Montecchio Emilia - con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI