Ordinanza 239/1991 (ECLI:IT:COST:1991:239)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CORASANITI - Redattore:  - Relatore: CAIANIELLO
Camera di Consiglio del 22/04/1991;    Decisione  del 22/05/1991
Deposito de˙l 30/05/1991;    Pubblicazione in G. U. 05/06/1991 n.22
Norme impugnate:  
Massime:  17241
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 239

ORDINANZA 22-30 MAGGIO 1991

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma settimo, della legge della Regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6 (Procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli Istituti autonomi per le case popolari), promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1989 dalla Corte di Cassazione - Sezioni unite civili sul ricorso proposto da Balestra Anna contro Comune di Triora iscritta al n. 59 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che la Corte di cassazione, sezioni unite civili, con ordinanza in data 14 dicembre 1989, pervenuta il 28 gennaio 1991, ha sollevato, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 7, della legge della Regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6, nella parte in cui dispone che tutti gli atti del Comune che pronunciano l'annullamento o la decadenza dell'assegnazione di un alloggio di edilizia economica sono ricorribili dinanzi al Pretore, ai sensi delle norme statali contenute negli ultimi tre commi dell'art. 11 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035;

che non si sono costituite le parti ne ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che questa Corte, decidendo sulla medesima questione, già sollevata con ordinanza del Pretore di Genova, ha, con la sentenza n. 594 del 1990, dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata proprio nella parte oggetto della censura;

che, pertanto, la questione ora in esame deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 7, della legge della Regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6 (Procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli Istituti autonomi per le case popolari), sollevata, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI