Ordinanza 235/1991 (ECLI:IT:COST:1991:235)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CORASANITI - Redattore:  - Relatore: PESCATORE
Camera di Consiglio del 22/04/1991;    Decisione  del 22/05/1991
Deposito de˙l 30/05/1991;    Pubblicazione in G. U. 05/06/1991 n.22
Norme impugnate:  
Massime:  17239
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 235

ORDINANZA 22-30 MAGGIO 1991

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1990 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto da Giuseppe Sarra contro l'Intendenza di Finanza di Roma, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Roma, con ordinanza 6 febbraio 1990 (pervenuta a questa Corte il 22 gennaio 1991) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 53 della Costituzione degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui non escludono - in relazione all'indennità di buonuscita supplementare erogata dalla Cassa ufficiali dell'aeronautica (istituita presso il Ministero della difesa con legge 4 gennaio 1937, n. 35) - che dall'imponibile da assoggettare ad imposta (I.R.P.E.F.), vada detratta "la somma dell'uno per cento sullo stipendio lordo spettante agli ufficiali dell'aeronautica"; somma che viene ad essi trattenuta (art. 4 della legge n. 35 del 1937) a titolo di contributo obbligatorio alla Cassa medesima;

Considerato che attualmente il regime impositivo delle indennità di fine rapporto è disciplinato dall'art. 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dal d.-l. 14 marzo 1988, n. 70 (convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154), e la relativa disciplina ha effetto dal 17 luglio 1986, secondo quanto dispone l'art. 6 del d.l. 30 maggio 1988, n. 173, convertito nella legge 26 luglio 1988, n. 291;

che nell'ordinanza di rimessione non si è tenuto conto, ai fini della rilevanza della questione, di tale nuova normativa;

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI