Ordinanza 198/1991 (ECLI:IT:COST:1991:198)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CORASANITI - Redattore:  - Relatore: GRECO
Camera di Consiglio del 20/03/1991;    Decisione  del 23/04/1991
Deposito de˙l 02/05/1991;    Pubblicazione in G. U. 08/05/1991 n.18
Norme impugnate:  
Massime:  17175
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 198

ORDINANZA 23 APRILE-2 MAGGIO 1991

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1990 dal Pretore di Siena nel procedimento civile vertente tra Giomini Anchise ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 30 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Giomini Anchise ed altri e dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Siena, con ordinanza emessa il 9 novembre 1990 (R.O. n. 30 del 1991) nei giudizi civili riuniti vertenti tra Giomini Anchise ed altri e l'I.N.P.S. per la restituzione di somme percepite indebitamente dagli attori a titolo di cassa integrazione guadagni, per il periodo 14 dicembre 1986-10 maggio 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il quale dispone che non si recuperano le somme corrisposte, per errore, a titolo di pensione dall'I.N.P.S. o da altra gestione sostitutiva o integrativa, salvo quelle riscosse con il dolo dell'assistito e non anche le somme corrisposte a titolo di integrazione salariale;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati:

a) l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento tra lavoratori pensionati e lavoratori posti in cassa integrazione guadagni;

b) l'art. 38 della Costituzione, per la mancata corresponsione, ai lavoratori disoccupati, di mezzi adeguati alle minime esigenze di vita;

che l'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;

che nel giudizio si sono costituite le parti private, le quali hanno fatto proprie le argomentazioni del giudice remittente, e l'I.N.P.S., che ha rilevato la differenza esistente tra le situazioni poste a raffronto, tanto più che nella specie si era accertata la mancanza assoluta del diritto degli attori alla percezione delle suddette somme, ed ha concluso, pertanto, per la manifesta infondatezza della questione;

che è intervenuta anche l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha concluso per la inammissibilità o l'infondatezza della questione, attesa la differenza esistente tra i due trattamenti;

Considerato che effettivamente le situazioni poste a raffronto sono nettamente differenziate, essendo la pensione cosa diversa dalla integrazione salariale;

che non sussiste nemmeno la dedotta mancata assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita poiché i lavoratori disoccupati percepiscono la indennità prevista dalla legge per rimediare agli effetti della disoccupazione;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Siena con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI