Ordinanza 146/1991 (ECLI:IT:COST:1991:146)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CORASANITI - Redattore:  - Relatore: PESCATORE
Camera di Consiglio del 27/02/1991;    Decisione  del 20/03/1991
Deposito de˙l 05/04/1991;    Pubblicazione in G. U. 10/04/1991 n.15
Norme impugnate:  
Massime:  17016
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 146

ORDINANZA 20 MARZO-5 APRILE 1991

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE; avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA; prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni d'immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1990 dal Pretore di Messina nel procedimento civile vertente tra Vittorio Rinaldi e Francesco Basile, iscritta al n. 697 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Pretore di Messina, con ordinanza 5 giugno 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede, per le costruzioni in zone sismiche di prima categoria, un aumento del costo di costruzione del dieci per cento ai fini della determinazione dell'equo canone;

che nel giudizio così promosso è intervenuto davanti a questa Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile per mancanza di motivazione sulla rilevanza;

Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio a quo;

che, inoltre, con essa si richiede una sentenza additiva in una materia nella quale il legislatore (avvalendosi dell'impiego di molteplici indici tipici per la determinazione dell'equo canone) esercita un'ampia discrezionalità, che non consente scelte sostitutive nell'ambito del giudizio di costituzionalità;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni d'immobili urbani) sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Messina, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 20 marzo 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI