Ordinanza 115/1991 (ECLI:IT:COST:1991:115)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CORASANITI - Redattore:  - Relatore: BORZELLINO
Camera di Consiglio del 27/02/1991;    Decisione  del 27/02/1991
Deposito de˙l 11/03/1991;    Pubblicazione in G. U. 20/03/1991 n.12
Norme impugnate:  
Massime:  17026
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 115

ORDINANZA 27 FEBBRAIO-11 MARZO 1991

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Ettore GALLO; Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 377 del codice penale militare di pace, promossi con ordinanze emesse il 18 settembre 1990 (n. 2 ordinanze) e il 10 ottobre 1990 dal Tribunale militare di Napoli nei procedimenti penali a carico di Martina Giovanni, Palumbo Claudio e Sabatino Vittore, rispettivamente iscritte ai nn. 748, 749 e 747 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che il Tribunale militare di Napoli ha sollevato, con le ordinanze in epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell'art. 377 del codice penale militare di pace, sotto il profilo che tale norma non consente il procedimento contumaciale nei confronti degli imputati di diserzione e mancanza alla chiamata, così assicurando di fatto l'impunità e la libertà ai disertori più ostinati, in violazione degli artt. 3 e 112 della Costituzione;

Considerato che le ordinanze concernono identica questione, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per formare oggetto di un'unica pronuncia;

che la Corte ha già dichiarato con la sentenza n. 469 del 1990 l'illegittimità costituzionale della norma;

che pertanto la questione ora sollevata (come altre identiche in precedenza: cfr. ord. n. 552 del 1990) dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 377 del codice penale militare di pace, sollevata dal Tribunale militare di Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, per essere stata la norma denunciata dichiarata illegittima con la sentenza n. 469 del 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI