Ordinanza 90/1990 (ECLI:IT:COST:1990:90)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GALLO E.
Camera di Consiglio del 18/01/1990;    Decisione  del 20/02/1990
Deposito de˙l 26/02/1990;    Pubblicazione in G. U. 07/03/1990 n.10
Norme impugnate:  
Massime:  15035
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 90

ORDINANZA 20-26 FEBBRAIO 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma primo, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'i.v.a., in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti), e dell'art. 10, n. 11, della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Caltanissetta sul ricorso proposto da Scritani Michele contro l'Ufficio I.V.A. di Caltanissetta, iscritta al n. 473 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che la Commissione tributaria di I grado di Caltanissetta, con ordinanza del 13 febbraio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, nella parte in cui, discostandosi dai criteri informatori della legge-delega del 9 ottobre 1971, n. 825, e in particolare al principio di commisurazione enunciato nel n. 11 dell'art. 10 della medesima, appare in contrasto con il principio contenuto nell'art. 76 della Costituzione;

Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 50 del 1988, ha dichiarato manifestamente inammissibile identica questione;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'i.v.a., in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti), promossa dalla Commissione tributaria di I grado di Caltanissetta, con ordinanza emessa il 13 febbraio 1989, in relazione all'art. 10 n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI