Sentenza  87/1990 (ECLI:IT:COST:1990:87)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CHELI
Udienza Pubblica del 17/01/1990;    Decisione  del 20/02/1990
Deposito de˙l 26/02/1990;    Pubblicazione in G. U. 07/03/1990 n.10
Norme impugnate:  
Massime:  15063
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 87

SENTENZA 20-26 FEBBRAIO 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 7 e 9 della legge regionale della Valle d'Aosta riapprovata il 4 ottobre 1989 dal Consiglio regionale, avente per oggetto: "Concessione di contributi per la realizzazione di impianti di risalita e di strutture ad essi funzionalmente connesse" promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 19 ottobre 1989, depositato in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 80 del registro ricorsi 1989;

Udito nell'udienza pubblica del 17 gennaio 1990 il Giudice relatore Cheli;

Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente;

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 19 ottobre 1989 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 7 e 9 della legge regionale della Valle d'Aosta riapprovata dal Consiglio regionale il 4 ottobre 1989, recante "Concessione di contributi per la realizzazione di impianti di risalita e di strutture ad essi funzionalmente connesse", in riferimento all'art. 2 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4.

Nel ricorso si espone che con la legge impugnata la Regione ha disposto un intervento finanziario a favore delle aziende funiviarie volto a favorire la realizzazione di impianti di risalita e di strutture di servizio funzionalmente connesse a tali impianti. In particolare, l'art. 4 della legge in oggetto ha previsto che, per gli impianti di particolare importanza sciistica, il contributo regionale possa essere elevato fino all'ammontare del 90% della spesa ammessa, mentre il successivo art. 7 ha disposto, per tutti gli impianti, la cumulabilità dei contributi previsti da questa legge con altri interventi di tipo creditizio concessi dalla stessa Regione oppure con altri interventi di qualsiasi tipo concessi da soggetti diversi dalla Regione, fino alla concorrenza della spesa totale ammessa.

Tali disposizioni, a giudizio del ricorrente, violano i limiti della potestà legislativa regionale di tipo esclusivo sotto il profilo del mancato rispetto degli obblighi internazionali nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, ponendosi di conseguenza in contrasto con l'art. 2 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta).

La violazione discenderebbe dall'aver previsto contributi tali da superare anche i limiti massimi previsti per le agevolazioni rivolte alle zone meno favorite del Mezzogiorno, indicati, rispettivamente, a livello comunitario dalla comunicazione della Commissione C.E.E. del 21 dicembre 1978 (G.U.C.E. 3 febbraio 1979, n. C 31) e, a livello nazionale, dall'art. 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, con conseguente introduzione nell'ordinamento di una grave sperequazione.

Un ulteriore motivo di impugnativa si riferisce alla previsione contenuta nell'art. 9 della legge in oggetto, che ammette ai contributi anche le spese per impianti già in esercizio dal 1985, in violazione - si afferma - del principio generale di irretroattività di cui all'art. 11 delle disposizioni preliminari del codice civile.

2. - La Regione Valle d'Aosta non si è costituita in giudizio.

3. - In sede di udienza di discussione la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha prodotto la delibera legislativa approvata dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta in data 30 novembre 1989, con la quale è stata disposta la revoca del disegno di legge oggetto della presente impugnativa. Il ricorrente ha chiesto pertanto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

Considerato in diritto

Come riferito in narrativa, nelle more del giudizio la legge regionale della Valle d'Aosta riapprovata il 4 ottobre 1989 e recante "Concessione di contributi per la realizzazione di impianti di risalita e di strutture ad essi funzionalmente connesse" è stata revocata dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta con la delibera legislativa del 30 novembre 1989, che è stata prodotta in udienza dallo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri.

È venuta pertanto a cessare la materia del contendere nel presente giudizio.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI