Ordinanza 83/1990 (ECLI:IT:COST:1990:83)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CHELI
Camera di Consiglio del 18/01/1990;    Decisione  del 20/02/1990
Deposito de˙l 22/02/1990;    Pubblicazione in G. U. 28/02/1990 n.9
Norme impugnate:  
Massime:  15029
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 83

ORDINANZA 20-22 FEBBRAIO 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 marzo 1989 dal Pretore di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Albrecht Ida e l'I.N.P.S., iscritta al n. 438 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa l'11 luglio 1989 dal Pretore di Alessandria nel procedimento civile vertente tra Grattarola Iolanda e l'I.N.P.S., iscritta al n. 509 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989;

3) ordinanza emessa l'11 luglio 1989 dal Pretore di Alessandria nel procedimento civile vertente tra Orsi Giovanni e l'I.N.P.S., iscritta al n. 510 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Cheli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra Albrecht Ida e l'I.N.P.S., avente ad oggetto l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della Gestione speciale coltivatori diretti fruita dalla ricorrente, titolare al contempo di pensione diretta a carico della Gestione speciale artigiani, il Pretore di Bolzano, con ordinanza emessa il 23 marzo 1989 (R.O. n. 438/1989) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui esclude la detta integrazione, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito;

che nel corso di due procedimenti civili promossi da Grattarola Iolanda e Orsi Giovanni - titolari di pensione diretta a carico dell'A.G.O. -, al fine di ottenere l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità loro erogata dalla Gestione speciale coltivatori diretti il Pretore di Alessandria, con due ordinanze dell'11 luglio 1989 (R.O. n. 509 e 510/1989), ha sollevato in riferimento allo stesso parametro questione di legittimità costituzionale della medesima norma, nella parte in cui esclude la detta integrazione, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito;

Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto questioni analoghe, possono essere riuniti;

che le questioni sollevate appaiono manifestamente inammissibili, in quanto la norma censurata, con riguardo ai profili in esame, è già stata oggetto di declaratoria di incostituzionalità, rispettivamente da parte delle sentenze n. 488 del 1989 e n. 373 del 1989 (ribadita, quest'ultima, dalle ordinanze n. 442 e 482 del 1989);

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai Pretori di Bolzano e di Alessandria con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI