Ordinanza 74/1990 (ECLI:IT:COST:1990:74)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GALLO E.
Camera di Consiglio del 13/12/1989;    Decisione  del 20/02/1990
Deposito de˙l 22/02/1990;    Pubblicazione in G. U. 28/02/1990 n.9
Norme impugnate:  
Massime:  15024
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 74

ORDINANZA 20-22 FEBBRAIO 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma terzo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario), come modificato dalla legge 10 agosto 1986, n. 663, promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1989 dal Tribunale di sorveglianza nel procedimento di sorveglianza relativo a Carnio Renzo, iscritta al n. 426 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Venezia, con ordinanza emessa il 9 giugno 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario) come modificato dalla legge 10 agosto 1986 n. 663, nella parte in cui esclude dal beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale senza preventiva osservazione chi non ha subito custodia cautelare;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 569 del 1989 ha già dichiarato costituzionalmente illegittima la norma denunziata dal giudice a quo;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario), come modificato dalla legge 10 agosto 1986 n. 663, nella parte in cui esclude dal beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale senza preventiva osservazione chi non ha subito custodia cautelare, promossa in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Venezia con ordinanza emessa il 9 giugno 1989, norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 569 del 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI