Ordinanza 58/1990 (ECLI:IT:COST:1990:58)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CASAVOLA
Camera di Consiglio del 18/01/1990;    Decisione  del 31/01/1990
Deposito de˙l 02/02/1990;    Pubblicazione in G. U. 14/02/1990 n.7
Norme impugnate:  
Massime:  15008
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 58

ORDINANZA 31 GENNAIO-2 FEBBRAIO 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1989 dal Pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Brolli Maria ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 475 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, titolare di pensione di vecchiaia erogata dall'I.N.P.S., aveva richiesto l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il Pretore di Brescia, con ordinanza emessa il 19 giugno 1989, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente tale integrazione in favore di chi sia già titolare dell'anzidetto trattamento diretto nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria;

che il giudice a quo osserva come tale preclusione, sia pure nel quadro normativo anteriore al 1° ottobre 1983 (data di decorrenza degli effetti della nuova disciplina introdotta dalla legge 11 novembre 1983, n. 638), non abbia più ragion d'essere alla luce della copiosa giurisprudenza di questa Corte che ha progressivamente eliminato ogni divieto in subiecta materia;

Considerato che la norma censurata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 373 del 1989, proprio nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a chi sia titolare di pensione diretta a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, qualora per effetto del cumulo, il complessivo trattamento economico risulti superiore al minimo garantito;

che, pertanto, la proposta questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 373 del 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI