Ordinanza 568/1990 (ECLI:IT:COST:1990:568)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CONSO - Redattore:  - Relatore: CONSO
Camera di Consiglio del 28/11/1990;    Decisione  del 12/12/1990
Deposito de˙l 28/12/1990;    Pubblicazione in G. U. 09/01/1991 n.2
Norme impugnate:  
Massime:  16735
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 568

ORDINANZA 12-28 DICEMBRE 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 giugno 1990 dalla Corte d'appello di Firenze nel processo penale a carico di Nufrio Renato, iscritta al n. 629 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte d'appello di Firenze, con ordinanza del 15 giugno 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 458 del codice di procedura penale, sia nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato dopo la notificazione del decreto che dispone il giudizio immediato, debba enunciarne le ragioni e sia nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio di merito concluso, ritenga ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che l'ordinanza di rimessione, nel censurare l'omessa previsione sia della motivazione del dissenso del pubblico ministero sulla richiesta di giudizio abbreviato sia del potere di sindacato sul detto dissenso, non indica a quale giudice - se a quello del dibattimento di primo grado o a quello dell'impugnazione o ad entrambi - dovrebbe essere attribuito il sindacato, né in quale momento - se all'esito del dibattimento di primo o di secondo grado, ovvero prima di questo - il sindacato stesso potrebbe essere esercitato;

che la generica indicazione del giudice non consente l'esatta individuazione del petitum effettivamente perseguito (v., analogamente, ordinanza n. 518 del 1990);

che, pertanto, la questione, così come prospettata, deve dirsi manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 458 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Firenze con ordinanza del 15 giugno 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA