N. 566
ORDINANZA 12-28 DICEMBRE 1990
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 443, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1990 dal Pretore di Catania nei processi penali riuniti a carico di Crimaldi Antonia ed altri, iscritta al n. 555 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Catania, con ordinanza del 12 giugno 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 443, secondo comma, del codice di procedura penale, "in quanto, escludendo il diritto di appello dell'imputato ad una pena che comunque non deve essere eseguita, si determina una condizione di disparità con l'imputato condannato ad una pena che deve essere eseguita";
e che, in ordine alla rilevanza della questione, il giudice a quo osserva che "nel caso di definizione del giudizio di primo grado con condanna degli imputati e concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, questi ultimi verrebbero ad essere privati di un grado di giurisdizione, in conseguenza di un atto che deve essere compiuto ai sensi dell'art. 247, primo comma, d.-l. 28 luglio 1989, n. 271 prima che siano state compiute le formalità di apertura del dibattimento di primo grado";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o, in subordine, non fondata;
Considerato che il giudice a quo ha sollevato la questione prima ancora di aprire il dibattimento, a seguito di una richiesta di rito abbreviato da parte dell'imputato in ordine alla quale il pubblico ministero aveva negato il proprio consenso;
che, alla stregua della sentenza n. 66 del 1990, richiamata dall'ordinanza di rimessione, solo all'esito del dibattimento il giudice può, ove ritenga ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale;
e che la questione proposta appare, pertanto, prematura e, quindi, manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Catania con ordinanza del 12 giugno 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA