Ordinanza 554/1990 (ECLI:IT:COST:1990:554)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CONSO - Redattore:  - Relatore: GALLO E.
Camera di Consiglio del 28/11/1990;    Decisione  del 12/12/1990
Deposito de˙l 19/12/1990;    Pubblicazione in G. U. 02/01/1991 n.1
Norme impugnate:  
Massime:  16703
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 554

ORDINANZA 12-19 DICEMBRE 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 14 giugno 1990 dal G.I.P. presso il Tribunale di Bolzano nel procedimento penale a carico di Filippone Bruno, iscritta al n. 521 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Considerato che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano, con ordinanza 14 giugno 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale 1988, in quanto il patteggiamento sulla pena, così come disciplinato dalla norma suddetta, viola gli artt. 3 (può determinare ingiustificate disparità di trattamento fra imputati in identica situazione processuale), 101, 102, 107 (esclude la libertà di giudizio del giudice in ordine alla ricerca della prova e alla determinazione della pena) e 76 (eccede i criteri direttivi e i principi posti dalla legge di delega 16 febbraio 1987 n. 81) della Costituzione;

Ritenuto che questa Corte, con la sentenza n. 313 del 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, il giudice possa valutare la congruità della pena indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione;

che pertanto - venuto meno, a seguito della precitata sentenza, il presupposto da cui muove l'ordinanza di rimessione (la impossibilità per il G.I.P. di non irrogare una pena che ritiene inadeguata) - l'attuale questione di legittimità costituzionale appare inammissibile perché già risolta dalla citata sentenza n. 313 del 1990;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101, 102, 107 e 76 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano con ordinanza indicata in epigrafe, per esser stata la norma denunciata già dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 313 del 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI