Ordinanza 540/1990 (ECLI:IT:COST:1990:540)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CONSO - Redattore:  - Relatore: GALLO E.
Camera di Consiglio del 14/11/1990;    Decisione  del 10/12/1990
Deposito de˙l 14/12/1990;    Pubblicazione in G. U. 19/12/1990 n.50
Norme impugnate:  
Massime:  16692
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 540

ORDINANZA 10-14 DICEMBRE 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 248 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e 442 (rectius 444), secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1990 dal Tribunale di Pistoia nel procedimento penale a carico di Riccioni Lorenzo, iscritta al n. 435 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di Pistoia, con ordinanza 4 aprile 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 248 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e 442, rectius 444, secondo comma, del codice di procedura penale, lamentando che essi consentono l'applicazione della pena richiesta senza accertamento di responsabilità, in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 27, secondo comma, 101 e 111 primo comma, della Costituzione;

Considerato che analoghe questioni sono state ritenute non fondate con sentenza n. 313 del 1990 e che l'ordinanza non adduce nuovi argomenti;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 248 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e 442, rectius 444, secondo comma, del codice di procedura penale, promossa dall'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 27, secondo comma, 101 e 111, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI