Sentenza  537/1990 (ECLI:IT:COST:1990:537)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CONSO - Redattore:  - Relatore: BORZELLINO
Camera di Consiglio del 14/11/1990;    Decisione  del 28/11/1990
Deposito de˙l 05/12/1990;    Pubblicazione in G. U. 12/12/1990 n.49
Norme impugnate:  
Massime:  16680 16681
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 537

SENTENZA 28 NOVEMBRE-5 DICEMBRE 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, nono comma, della legge 29 maggio 1982, n.297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 5 aprile 1990 dal Pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Zappi Ilde Clives e l'I.N.P.S. ed altro, iscritta al n. 416 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.27, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 5 aprile 1990 il Pretore di Ferrara, nel procedimento civile vertente tra Zappi Ilde Clives e I.N.P.S. ed altro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, nono comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) nella parte in cui non consente al lavoratore o ad altri soggetti la sostituzione del datore di lavoro che non possa o non voglia integrare le denunce previste dall'art. 4 primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352 convertito nella legge 4 agosto 1978 n. 467, con modificazioni, con l'indicazione dei dati necessari alla applicazione delle norme contenute nell'art. 2 legge n. 297 del 1982 nonché dei dati relativi all'accantonamento effettuato nell'anno precedente e all'accantonamento complessivo risultante a credito del lavoratore.

Osserva l'ordinanza che la norma impugnata prevede, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di Garanzia, una dichiarazione di quest'ultimo attestante l'anzianità di servizio del lavoratore, l'ammontare delle retribuzioni lorde risultanti dai modelli 101 relativi ai due anni solari anteriori all'anno di cessazione del rapporto di lavoro, la misura dell'eventuale acconto già corrisposto e delle eventuali ritenute erariali già operate.

Per l'ipotesi di fallimento ovvero di concordato preventivo è ammesso che la citata dichiarazione venga rilasciata dal curatore o dal commissario giudiziale, mentre nulla sarebbe stato previsto per il caso in cui, come in quello in esame, il datore di lavoro si rifiuti o, comunque, non provveda. Consegue che, nell'inerzia di costui, il lavoratore non avrebbe la possibilità di ottenere il pagamento di quanto dovuto dal Fondo, ancorché riuscisse egli stesso a produrre i dati necessari per la liquidazione.

Pertanto, assume il remittente, il nono comma dell'art. 2 della legge 297 del 1982, presenterebbe dubbi di incostituzionalità per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Situazioni identiche caratterizzate, cioè, dalla mancata diretta erogazione del trattamento di fine rapporto da parte del datore di lavoro ricevono infatti, in tal modo, un trattamento differenziato.

La mancata tutela determinerebbe anche violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, per il mancato rispetto delle garanzie ivi sancite.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, osservando che la questione sollevata si prospetterebbe infondata.

La funzione surrogatoria del curatore fallimentare ovvero del commissario deriverebbe da una naturale e continuativa attività di sostituzione; diversa, invece, la questione di specie in cui si è piuttosto in presenza di una mera inattività del datore di lavoro, non rilevante ai fini di possibili interventi sostitutivi.

Considerato in diritto

1.1. - La legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) detta all'art. 2, nono comma, disposizioni volte a prescrivere quali dati, essenziali ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto da parte dell'apposito Fondo di garanzia, debbano essere contenuti in un'apposita dichiarazione del datore di lavoro.

1.2. - Il giudice remittente dubita, per il caso di rifiuto o comunque inerzia a fornire la dichiarazione, della legittimità dell'indicata norma: in presenza del lamentato comportamento omissivo sussisterebbe violazione degli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, poiché al lavoratore interessato resterebbe impedita, in difetto della predetta dichiarazione, la corresponsione del dovuto trattamento.

Per contro, ciò non si verificherebbe nelle ipotesi contemplate dalla legge fallimentare. L'impossibilità di individuare, allo stato della normazione, il soggetto cui demandare un atto (la dichiarazione) che - per il remittente - si configurerebbe tipico e insostituibile comporterebbe, quindi, una evidente disparità di trattamento, mentre resterebbe, altresì, frustrata ogni ulteriore garanzia per il lavoratore.

2.1. - Nei termini di cui in appresso la questione non è fondata.

Non sussiste, in astratto, omogeneità tra l'ipotesi di rilascio della dichiarazione esperibile a tenore delle disposizioni della legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, espressamente menzionato dalla normativa in esame) e quella qui dedotta.

Nell'un caso, infatti, gli organi specificamente demandati agiscono legalmente in virtù della loro abilitazione al compimento di atti d'amministrazione sottratti, in presenza dello stato di insolvenza, al datore di lavoro; nell'altro, invece, si concretizza la mera inerzia o rifiuto al rilascio della certificazione.

2.2. - Neppure appare violato il successivo art. 38, secondo comma, per una presunta compressione delle garanzie offerte al lavoratore. A tal proposito, secondo il giudice a quo, la ricordata attestazione costituirebbe "elemento tipico" del procedimento per l'erogazione di quanto dovuto, non altrimenti sostituibile o surrogabile: tuttavia la certificazione, lungi dal configurarsi come documento indefettibile, appare, piuttosto, necessaria ma limitatamente agli scopi di certezza, cui essa assolve, per la liquidazione del credito. Tale essendone la finalità, si osserva come alla puntuale conoscenza dei dati possa, senz'altro, sopperire il giudice a mezzo dei poteri istruttori di cui ampiamente dispone: e l'ordinanza dà atto, tra l'altro, della sussistenza in causa delle notizie probatorie richieste, ancorché ritenute dal remittente formalmente inidonee in quanto, a suo avviso, non contenute in un unicum certificativo.

2.3. - Più generalmente, peraltro, in casi del genere, anteriormente cioè alla verifica giudiziale sul punto, lo stesso Istituto erogatore (I.N.P.S.) appare abilitato ad assumere diretta cognizione dei dati occorrenti e qui descritti, mediante ogni possibile valida procedura: la condotta della pubblica amministrazione sembra tendenzialmente intesa infatti, oggi, al non aggravamento dei procedimenti amministrativi, anche sulla scorta collaborativa di chiunque interessatovi (cfr. legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi: in particolare art. 1, n. 2; art. 18, n. 2; art. 22, n. 1).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, nono comma, legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) sollevata dal Pretore di Ferrara, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI