Ordinanza 519/1990 (ECLI:IT:COST:1990:519)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CONSO - Redattore:  - Relatore: CONSO
Camera di Consiglio del 10/10/1990;    Decisione  del 15/10/1990
Deposito de˙l 02/11/1990;    Pubblicazione in G. U. 07/11/1990 n.44
Norme impugnate:  
Massime:  16603 16604
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 519

ORDINANZA 15 OTTOBRE-2 NOVEMBRE 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438, primo comma, 442, secondo comma, e 452, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1990 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di De Vincenzi Claudio, iscritta al n. 450 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 3 aprile 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 101 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 438, primo comma, 442, secondo comma, 452, secondo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevedono la motivazione del dissenso del p.m. al rito abbreviato e la possibilità per il giudice di sindacare il dissenso applicando ugualmente la riduzione di pena se lo ritiene ingiustificato";

Considerato che l'ordinanza di rimessione - sebbene pronunciata anteriormente all'apertura di un dibattimento promosso dal pubblico ministero con rito direttissimo ai sensi dell'art. 449, terzo comma, del codice di procedura penale, rito in ordine al quale "il ruolo esplicato dal consenso del pubblico ministero forma oggetto di autonoma previsione da parte dell'art. 452, secondo comma", del codice di procedura penale - ha denunciato anche gli artt. 438, primo comma, e 442, secondo comma, dello stesso codice, norme non applicabili nel giudizio a quo (v. sentenza n. 183 del 1990; ordinanza n. 252 del 1990);

e che questa Corte, con la sentenza n. 183 del 1990 ora ricordata ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, proprio nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 183 del 1990 nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art.442, secondo comma, dello stesso codice, questione sollevata dal Tribunale di Roma con ordinanza del 3 aprile 1990.

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli 438, primo comma, e 442, secondo comma, del codice di procedura penale, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 101 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con ordinanza 3 aprile 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 novembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI