Ordinanza 511/1990 (ECLI:IT:COST:1990:511)
Giudizio:  GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI
Presidente: CONSO - Redattore:  - Relatore: GRECO
Camera di Consiglio del 26/09/1990;    Decisione  del 15/10/1990
Deposito de˙l 26/10/1990;    Pubblicazione in G. U. 07/11/1990 n.44
Norme impugnate:  
Massime:  16566
Atti decisi: 
Correzione di errore materiale delle seguenti pronunce:  1990/42   

Pronuncia

N. 511

ORDINANZA 15-26 OTTOBRE 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 42 del 2 febbraio 1990;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ravvisata la necessità di correggere errori materiali occorsi nel testo depositato della sentenza n. 42 del 1990;

Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che nella sentenza n. 42 del 1990 siano corretti i seguenti errori materiali:

1) nel "Considerato in diritto", al punto 1), rigo terzo, in luogo di "d.P.R. 30 maggio 1970, n. 797", deve leggersi "d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797";

2) nel dispositivo, in luogo di "d.P.R. 30 maggio 1970, n. 797", deve leggersi "d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI