Ordinanza 500/1990 (ECLI:IT:COST:1990:500)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GRECO
Camera di Consiglio del 11/07/1990;    Decisione  del 15/10/1990
Deposito de˙l 26/10/1990;    Pubblicazione in G. U. 07/11/1990 n.44
Norme impugnate:  
Massime:  16562
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 500

ORDINANZA 15-26 OTTOBRE 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1989 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria sul ricorso proposto da Ierace Maria Annunziata contro il Provveditorato agli Studi di Catanzaro, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, nel giudizio promosso da Ierace Maria Annunziata contro il Provveditore agli Studi di Catanzaro, diretto ad ottenere il mantenimento in servizio fino al conseguimento del minimo della pensione, con ordinanza del 7 luglio 1989, pervenuta alla Corte costituzionale l'11 maggio 1990 (R.O. n. 302 del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, nella parte in cui non prevede il trattenimento in servizio oltre il normale limite di età anche per gli appartenenti alle cosiddette categorie protette, al fine di consentire loro il conseguimento del trattamento di quiescenza;

che, a parere del Collegio remittente, sarebbero violati l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento tra coloro che non godono di alcuna deroga al limite di età per il collocamento in pensione (sessantacinque anni) e coloro che, invece, ne godono sia pure in via transitoria (elevazione a settanta anni), e l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto una categoria di impiegati pubblici rimarrebbe privata del trattamento pensionistico;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità della questione, in quanto si sarebbe dovuto impugnare l'art. 42, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'art. 27 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che stabilisce in 15 anni di servizio effettivo il requisito minimo per aver diritto alla pensione, o per la infondatezza, in quanto il legislatore può fissare i modi e i termini per il conseguimento della pensione;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato la illegittimità costituzionale della disposizione denunciata (sentenza n. 444 del 1990) e che quindi essa è stata espunta dall'ordinamento;

che la questione, quindi, è da dichiararsi manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria con la ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI