Ordinanza 5/1990 (ECLI:IT:COST:1990:5)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: PESCATORE
Camera di Consiglio del 29/11/1989;    Decisione  del 13/12/1989
Deposito de˙l 02/01/1990;    Pubblicazione in G. U. 10/01/1990 n.2
Norme impugnate:  
Massime:  14822
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 5

ORDINANZA 13 DICEMBRE 1989-2 GENNAIO 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Taban S.p.A. in liquidazione contro l'Ufficio del Registro di Verbania, iscritta al n. 350 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 - 1ª serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, con ordinanza 8 marzo 1989 (R.O. n. 350 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge 13 aprile 1988, n. 117, con particolare riferimento all'art. 2, primo comma, deducendone il contrasto con gli articoli 3, 101 e 108 della Costituzione in quanto, non prevedendo che anche lo Stato, che sia parte in causa nei processi tributari, possa esercitare, come ogni altra parte, l'azione di responsabilità civile nei confronti del giudice, comprometterebbe l'imparzialità di quest'ultimo;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 18 del 1989 - come già in precedenza con le sentenze n. 26 del 1987 e n. 2 del 1968 - ha affermato la legittimità di norme che dettino "condizioni e limiti" alla responsabilità civile dei giudici, volte a garantirne l'indipendenza e l'imparzialità, tenendo conto della particolarità delle loro funzioni;

che la normativa dettata con la legge n. 117 del 1988, a tal fine, ha previsto che per i danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, di regola, risponda direttamente lo Stato, il quale può poi rivalersi verso il giudice;

che solo nel caso in cui il comportamento del giudice costituisca reato, è data al danneggiato azione diretta contro di lui (art. 13);

che detto sistema, implicante delicate scelte di politica legislativa e contemperamento tra interessi contrapposti aventi rilievo costituzionale, è già stato ritenuto legittimo da questa Corte (cfr. la cit. sentenza n. 18 del 1989);

che risponde a criteri di razionalità che lo Stato, ove sia parte in un giudizio, possa agire verso il giudice, per danni, nella sola ipotesi in cui il comportamento del giudice costituisca reato (art. 13);

che ciò manifestamente non incide sull'indipendenza e sull'imparzialità del giudice;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), sollevata in relazione agli articoli 3, 101 e 108 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI