N. 488
ORDINANZA 9-22 OTTOBRE 1990
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Romei Paride ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 novembre 1987 (pervenuta a questa Corte il 5 giugno 1990) il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui non prevedono l'immissione in ruolo degli insegnanti abilitati non di ruolo della scuola secondaria ed artistica, titolari di supplenza annuale disposta dal Provveditore agli studi per l'anno scolastico 1981-1982;
che, secondo il giudice a quo, da tale omissione deriverebbe disparità di trattamento tra i docenti in questione e gli insegnanti incaricati per l'anno 1980-1981;
Considerato che, nel frattempo, con decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246, gli insegnanti elementari e i docenti della scuola secondaria ed artistica in servizio nell'anno scolastico 1981-1982 con supplenza annuale conferita dal Provveditore agli studi sono stati immessi in ruolo con decorrenza 10 settembre 1982;
che spetta al giudice a quo accertare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare nelle analoghe questioni di cui alle ordinanze n. 1120 del 1988 e n. 98 del 1989;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI