Sentenza  432/1990 (ECLI:IT:COST:1990:432)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GALLO E.
Camera di Consiglio del 11/07/1990;    Decisione  del 24/09/1990
Deposito de˙l 03/10/1990;    Pubblicazione in G. U. 10/10/1990 n.40
Norme impugnate:  
Massime:  16388
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 432

SENTENZA 24 SETTEMBRE-3 OTTOBRE 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 450- bis del codice di procedura penale previgente, promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1990 dal Tribunale di Milano, nel procedimento penale a carico di Dal Torrione Giovanni Carlo, iscritta al n. 338 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza 13 marzo 1990 il Tribunale di Milano sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 450- bis c.p.p. 1930 con riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Lamenta il Tribunale, in relazione alla situazione processuale sottoposta al suo esame, che le persone prosciolte in istruttoria, con sentenza non più soggetta ad impugnazione, non possano essere liberamente sentite nei procedimenti penali dov'erano state imputate dello stesso reato o di un reato connesso. Né tanto meno possono essere sentite come testi, stante l'espresso divieto contenuto nell'ultima parte dell'art. 348 stesso codice.

Secondo il Tribunale, il legislatore del nuovo codice avrebbe seguito ben diversa disciplina: e l'ordinanza cita in proposito gli artt. 197 e 210 c.p.p. vigente.

E poiché la situazione del codice abrogato sarebbe per tal modo lesiva del diritto di difesa, in quanto preclude all'imputato di far sentire persona che potrebbe essere in grado di sciogliere i nodi della sua imputazione, si chiede alla Corte di eliminare la patente illegittimità.

L'ordinanza non lo dice, ma evidentemente deve trattarsi di processo nato sotto il codice abrogato che, alla data di entrata in vigore del nuovo codice, si trovava nelle condizioni, di cui all'art. 241 disp. transitorie, per proseguire con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti.

Considerato in diritto

1. - Secondo il Tribunale di Milano, l'art. 450- bis c.p.p. 1930, che richiama le disposizioni dell'art. 348- bis stesso codice, non consentirebbe la libera audizione delle persone prosciolte in istruttoria, con sentenza non più soggetta ad impugnazione, nei procedimenti penali nei quali erano state imputate dello stesso reato o di reato connesso. Ciò determina grave violazione dei diritti della difesa, consacrati nell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto impedisce all'imputato di far sentire persone che, proprio per la posizione che hanno avuto nei fatti di cui è processo, sono spesso le sole in grado di riferire su circostanze essenziali ai fini del decidere. Situazioni aggravate dal fatto che le stesse persone tanto meno possono essere sentite come testimoni, stante l'esplicito divieto contenuto nell'ultimo comma dell'art. 348 c.p.p. 1930.

L'ordinanza, indicando la ben diversa disciplina seguita dal legislatore del nuovo codice di procedura, integrata dagli artt. 197 e 210 c.p.p. vigente, chiede alla Corte di eliminare l'illegittimità, manifesta essendo la rilevanza della questione.

2. - Nessun dubbio effettivamente sul piano della rilevanza, visto che l'imputato chiede insistentemente la libera audizione del coimputato del reato connesso, prosciolto in istruttoria, asserendo che questi sarebbe in grado di riferire sulla sostanza dei fatti contestati ad esso imputato, in quanto a quell'epoca aveva ruolo di direttore delle vendite nella società a favore della quale l'imputato aveva rilasciato la dichiarazione d'intenti per cui è processo.

Ma la questione non è fondata.

Intanto non è vero che il legislatore del codice attuale abbia dettato disciplina diversa da quella risultante dagli artt. 348 e 348- bis c.p.p. 1930, richiamato quest'ultimo dall'art. 450- bis impugnato.

In realtà, l'art. 197 c.p.p. vigente esclude dalla testimonianza le persone imputate dello stesso reato o in un procedimento connesso, anche se prosciolte o condannate, salvo che il proscioglimento sia avvenuto con sentenza divenuta irrevocabile. È vero che, a differenza dell'art. 348 del codice abrogato, qui non si fa più cenno a proscioglimento "pronunciato in giudizio", ma è sfuggito evidentemente al Tribunale rimettente che il successivo art. 648 del codice di procedura penale vigente chiarisce che sono irrevocabili "le sentenze pronunciate in giudizio", contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione o, se l'impugnazione è ammessa, quando è inutilmente decorso il termine per proporla.

Anche per il nuovo codice, perciò, le persone prosciolte in istruttoria non sono ammesse a testimoniare nei processi dove sono state coimputate nello stesso o in procedimenti connessi (a norma dell'art. 12).

Quanto poi agli artt. 348- bis del c.p.p. del 1930 e 210 del codice attuale, essi contengono la stessa disciplina. Le persone indicate, infatti, sono citate secondo le norme sulla citazione dei testimoni, ma le loro garenzie, in ambo gli articoli, sono quelle spettanti agli imputati, giacché hanno diritto di essere assistite da un difensore (se del caso nominato d'ufficio) e non sono tenute a rispondere: ché, anzi, di ciò debbono essere avvertite.

È vero che l'art. 348- bis non lo precisa esplicitamente, ma si evince facilmente dal fatto che "si applicano le disposizioni concernenti l'interrogatorio dell'imputato".

Unica effettiva differenza, perciò, è nella definizione data a questa particolare audizione; che l'art. 348- bis chiama "interrogatorio", mentre l'art. 210 parla più correttamente di "esame" stante il significato tecnico che ambo i codici attribuiscono all'espressione "interrogatorio".

3. - Il vero è che né l'una né l'altra disposizione esclude i prosciolti, e comunque prosciolti, da tale libera audizione. Nell'uno e nell'altro ordinamento il divieto per i prosciolti in istruttoria riguarda soltanto la testimonianza, ma non l'audizione libera. E si intende facilmente il perché. La sentenza istruttoria di proscioglimento è - com'è noto - una sentenza allo stato degli atti: qualora sopravvengano nuove prove (art. 402 c.p.p. 1930) o nuove fonti di prova (art. 434 cod.proc.pen. vigente), l'istruttoria può essere riaperta (ipotesi del codice del 1930) o la sentenza istruttoria di proscioglimento può essere revocata (artt. 434 e 436 c.p.p. vigente). Il principio secondo cui nemo tenetur se detegere esclude, perciò, che il prosciolto in istruttoria possa essere sottoposto ad esame testimoniale, nel quale sarebbe tenuto a rispondere e avrebbe l'obbligo di dire la verità. La possibilità che un tale esame lo esponga al pericolo della "riapertura dell'istruzione" o della "revoca della sentenza istruttoria di proscioglimento" o, in alternativa, a un processo per falsa testimonianza, ha indotto il legislatore a stabilire un divieto che è principio garentistico di civiltà processuale.

Tutto questo, invece, non può verificarsi nel corso dell'audizione libera, sia essa quella del codice precedente o quella dell'attuale, perché il prosciolto in istruttoria liberamente interrogato, ai sensi dell'art. 438- bis c.p.p. 1930, o esaminato ai termini dell'art. 210 c.p.p. vigente, non è tenuto a rispondere, e non ha comunque l'obbligo di dire la verità, salvo che sulla propria identità personale.

La Corte di Cassazione lo ha affermato anche di recente, con decisioni dell'anno 1989, con le quali ha messo in luce che la limitazione posta per la testimonianza dal comma terzo dell'art. 348 "non è posta né può ritenersi sottintesa nell'art. 348- bis c.p.p. 1930".

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 450-bis c.p.p. 1930, con riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Milano con ordinanza 13 marzo 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI