N. 414
ORDINANZA 24-27 SETTEMBRE 1990
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), e dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 31 gennaio 1990 dal Pretore di Macerata nel procedimento civile vertente tra Tabarretti Torindo e l'I.N.P.S., iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa l'8 febbraio 1990 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Peschieri Bruno e l'I.N.P.S., iscritta al n. 257 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione di Peschieri Bruno nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che nel corso di due analoghi procedimenti civili vertenti tra titolari di pensione con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968 e I.N.P.S., il Pretore di Macerata, con ordinanza del 31 gennaio 1990 (r.o. n. 249/90), e il Pretore di Bologna, con ordinanza dell'8 febbraio 1990 (r.o. n. 257/90), hanno sollevato una questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, della norma (art. 6, primo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 544) che estende anche ai titolari di pensione con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968 la maggiorazione a favore degli ex-combattenti - prima riconosciuta (art. 6, secondo comma, legge n. 140 del 1985) solo ai titolari di pensione con decorrenza posteriore a quella data - con effetto dal 1° gennaio 1989 e non già dal 1° gennaio 1985, come previsto per questi ultimi pensionati: di qui un'ingiustificata disparità di trattamento dei primi, esclusi dal godimento della maggiorazione nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1988, ed ammessi, per il tempo successivo, alla fruizione di una maggiorazione diversa a causa della differente data di riferimento per la perequazione automatica. Il Pretore di Macerata impugna il solo art. 6, primo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 544; il Pretore di Bologna invece impugna il combinato disposto dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 e dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
Che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in entrambi i giudizi per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiede che la questione sia dichiarata manifestamente infondata. A tal fine, sottolinea come la questione, per quanto attiene alla diversa decorrenza del beneficio per le due categorie poste a raffronto, debba considerarsi risolta dalla sentenza di rigetto di questa Corte n. 101 del 1990, ed osserva, quanto alla pretesa differenza dell'importo della maggiorazione fruibile rispettivamente dalle categorie suddette, che tale maggiorazione è riconosciuta per entrambe nella identica misura fissa di lire trentamila mensili e che, comunque, nelle leggi impugnate non risulta alcuna diversità di trattamento che non sia quella riconnessa alla data di decorrenza della maggiorazione stessa;
Che nel giudizio instaurato dall'ordinanza del Pretore di Bologna si è costituito Bruno Peschieri, chiedendo che sia pronunziata l'illegittimità costituzionale della normativa denunziata. Considerato che, attesa la sostanziale identità delle questioni, i giudizi debbono essere riuniti;
Che questa Corte con la sentenza n. 101 del 1990 ha in effetti ritenuto non fondata una questione del tutto analoga alle presenti, giudicando non irragionevole né arbitraria la scelta del legislatore del 1988 di fissare la decorrenza del beneficio a favore della nuova categoria di pensionati a partire dal 1° gennaio 1989, senza estenderla retroattivamente;
Che le censure attuali debbono ritenersi manifestamente infondate, perché gli argomenti ora prospettati sono sostanzialmente identici a quelli già disattesi dalla suddetta sentenza, mentre il problema della differente misura del beneficio non si pone, essendo esso riconosciuto in identico importo fisso mensile ad entrambe le categorie di pensionati poste a raffronto.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), e del combinato disposto di tale disposizione e dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, rispettivamente dal Pretore di Macerata e dal Pretore di Bologna con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI