Ordinanza 405/1990 (ECLI:IT:COST:1990:405)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: PESCATORE
Camera di Consiglio del 11/07/1990;    Decisione  del 12/07/1990
Deposito de˙l 31/07/1990;    Pubblicazione in G. U. 19/09/1990 n.37
Norme impugnate:  
Massime:  16266
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 405

ORDINANZA 12-31 LUGLIO 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), nel testo modificato con l'art. 5 della legge 1° agosto 1977, n. 563 (Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1975, n. 698: "Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia"), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 maggio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Amoni Antonia ed altri contro l'I.N.A.D.E.L. ed altro, iscritta al n. 275 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 13 maggio 1987 dal Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Lanza Pierina ed altre contro l'I.N.A.D.E.L. ed altro, iscritta al n. 319 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), nel testo modificato con l'art. 5 della legge 1° agosto 1977, n. 563;

che la questione è stata sollevata sulla base del presupposto che la norma impugnata prevede per gli ex dipendenti dell'O.N.M.I. trasferiti alle regioni od allo Stato, che le indennità di anzianità per il servizio prestato alle dipendenze di tale ente vadano liquidate all'atto della definitiva cessazione dal servizio presso gli enti di destinazione, non sulla base dell'ultima retribuzione percepita presso di questi, ma di quella corrisposta dall'O.N.M.I. alla data del suo scioglimento (31 dicembre 1975);

Considerato che, tale questione, già sollevata nei medesimi termini dallo stesso Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, è stata dichiarata non fondata, "nei sensi di cui in motivazione", con la sentenza n. 164 del 1989, "dovendosi intendere la norma impugnata nel senso che l'indennità di anzianità vada calcolata sulla base dell'ultima retribuzione percepita presso l'ente di destinazione";

che successivamente la questione è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanze nn. 541 e 208 del 1989;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), nel testo modificato con l'art. 5 della legge 1° agosto 1977, n. 563 (Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1975, n. 698: "Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia"), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA